Art. 4

Libera circolazione

In vigore dal 23 ott 2024
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali che sono conformi al presente regolamento. 2.   In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione e l’uso di un prodotto con elementi digitali non conforme al presente regolamento, compresi i suoi prototipi, a condizione che il prodotto presenti un’indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non deve essere messo a disposizione sul mercato finché non lo sarà. 3.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di un software non finito non conforme al presente regolamento, a condizione che il software sia reso disponibile solo per un periodo limitato necessario ai fini di prova e con un’indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non sarà disponibile sul mercato per fini diversi dalla prova. 4.   Il paragrafo 3 non si applica ai componenti di sicurezza di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione diversa dal presente regolamento.
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