Art. 22

Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 23 ott 2024
Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti 1.   Una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, che apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali e mette tale prodotto a disposizione sul mercato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta agli obblighi di cui agli per la parte del prodotto con elementi digitali interessata da tale modifica sostanziale oppure, se la modifica sostanziale incide sulla cibersicurezza del prodotto con elementi digitali nel suo complesso, per l’intero prodotto.
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Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/2847) — Testo vigente | Portale Normativo