Art. 3
In vigore dal 23 ott 2024
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.
Tuttavia, l’, punti 21), 22), 24, 26), 27), 28), 29), 30), punto 32), lettera b), punto 34), lettera b), punti 37), 40), 42), 45), 46), 49), 52), 54), 56), 58), 61), 63), 65), 66), 70), 72), 74), 76) e 78), punto 80), lettera b), punti 81), 85), e punto 88) nella misura in cui riguarda l’articolo 72, paragrafo 3, lettere a), e). f) e m), punto 90), punto 98), lettera b), punti 111), 113) e 123) si applicano a decorrere dal 1o luglio 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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