Art. 1
In vigore dal 21 ott 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:
(1)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite fissato per la mediana dei difetti organolettici di cui all’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati ne danno notifica come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, a meno che le autorità nazionali non sospettino azioni intenzionali di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti.»
;
(2)
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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