Art. 1
Oggetto
In vigore dal 17 ott 2024
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e metodologici delle misure di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e specifica ulteriormente i casi in cui un incidente è considerato significativo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della medesima direttiva per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, nonché i prestatori di servizi fiduciari (i soggetti pertinenti).
Storico versioni
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