Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
In vigore dal 10 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:
1)
all’articolo 59, secondo comma, dopo la lettera h) sono inserite le lettere seguenti:
«h bis)
nell’allegato IA, parte E, tabella per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 9, la nota 1 si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
h ter)
nell’allegato IA, parte E, tabella per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 9, la nota 2 si applica dal 1o ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;»
2)
l’allegato IA è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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