Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011

In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011 Il regolamento (UE) n. 305/2011 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «29) “beni rilevanti per la crisi”, i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 30) “modalità di emergenza nel mercato interno”, la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747. (*1)  Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ECLI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;" 2) è inserito il capo seguente: «Capo VI bis Procedure di emergenza Articolo 38 bis Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli articoli da 38 ter a 38 quinquies del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti da costruzione contemplati dal presente regolamento. 2.   Gli articoli da 38 ter a 38 quinquies del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti da costruzione che sono stati designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Gli articoli da 38 ter a 38 quinquies del presente regolamento si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda i prodotti da costruzione immessi sul mercato a norma degli articoli 38 ter e 38 quater. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2 bis. Articolo 38 ter Assegnazione delle priorità per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione designati come beni rilevanti per la crisi 1.   Il presente articolo si applica ai prodotti da costruzione figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, che sono oggetto di compiti di parte terza degli organismi notificati relativi alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1. 2.   Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria le richieste di compiti di parte terza relativi alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che tali richieste siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 38 bis. 3.   L’assegnazione della priorità alle richieste di compiti di parte terza relativi alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali richieste. 4.   Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le rispettive capacità di valutazione e verifica in relazione ai prodotti da costruzione di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 38 quater Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni 1.   Laddove i prodotti da costruzione siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i metodi e i criteri di valutazione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti metodi e criteri di valutazione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti metodi e criteri di valutazione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i cui riferimenti siano già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono la soluzione tecnica alternativa più appropriata per fornire la valutazione e la dichiarazione di prestazione conformemente al paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee applicabili o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2, e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. 4.   Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma del presente regolamento e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5.   Fatti salvi gli , i metodi e i criteri previsti nelle norme o specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di esse, possono essere utilizzati per valutare e dichiarare la prestazione dei prodotti da costruzione contemplati da tali norme o specifiche comuni in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, non è più possibile redigere dichiarazioni di prestazione basate sulle norme o sulle specifiche comuni di cui all’atto di esecuzione specificato al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   In deroga all’articolo 38 bis, paragrafo 3, a meno che non vi siano motivi sufficienti per ritenere che i prodotti da costruzione contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o non raggiungano la prestazione dichiarata, le dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione immessi sul mercato in conformità a tali norme o specifiche comuni restano valide dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7.   Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non sia corretta in termini di metodi e criteri di valutazione della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, modifica o abroga l’atto di esecuzione che elenca la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 38 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti da costruzione figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per i prodotti da costruzione figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1. (*2)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)." (*3)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).»;" 3) all’articolo 64 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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