Art. 44

Strumenti digitali

In vigore dal 9 ott 2024
Strumenti digitali 1.   Entro il 29 maggio 2026, la Commissione e gli Stati membri, laddove non esistano strumenti o infrastrutture informatiche adeguate, istituiscono, mantengono e aggiornano regolarmente strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture sono sviluppati al di fuori del periodo di una modalità di emergenza nel mercato interno per rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente. Essi comprendono, tra l’altro, strumenti digitali standardizzati, sicuri ed efficaci per la raccolta e lo scambio sicuri di informazioni, nonché un portale digitale unico o sito web dedicato tramite il quale i cittadini e le imprese possano reperire e presentare moduli di dichiarazione, registrazione o autorizzazione. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture utilizzando, ove possibile, strumenti informatici o portali esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Strumenti digitali (Art. 44 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo