Art. 39
Procedura di appalto congiunta
In vigore dal 9 ott 2024
Procedura di appalto congiunta
1. La Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori quali definiti all’ della direttiva 2014/25/UE degli Stati membri partecipanti possono condurre una procedura di appalto congiunta conformemente alle norme di cui all’articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario per fornire beni e servizi di importanza critica o beni e servizi rilevanti per la crisi. Gli Stati membri possono acquistare, noleggiare o prendere in leasing integralmente le risorse appaltate congiuntamente.
2. La partecipazione alla procedura di appalto congiunta è aperta a tutti gli Stati membri, agli Stati EFTA e ai paesi candidati all’adesione all’Unione, nonché al Principato di Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano. Ai fini del presente articolo e dell’ tali paesi si considerano Stati membri partecipanti ove decidano di partecipare all’appalto congiunto.
3. La procedura di appalto congiunta è preceduta da un accordo di appalto congiunto tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti al fine di determinare le modalità pratiche che disciplinano l’appalto e i criteri di aggiudicazione, conformemente al diritto dell’Unione pertinente.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito alle procedure di appalto congiunte condotte a norma del presente articolo e, su richiesta, concede l’accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatta salva l’adeguata protezione delle informazioni commercialmente sensibili, compresi i segreti aziendali, le relazioni commerciali e gli interessi dell’Unione.
Storico versioni
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