Art. 11

Formazione e simulazioni

In vigore dal 9 ott 2024
Formazione e simulazioni 1.   La Commissione sviluppa e organizza regolarmente la formazione sulla preparazione alle crisi, sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi per il personale degli uffici centrali di collegamento. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato interno. 2.   In particolare, la Commissione sviluppa e gestisce un programma di formazione basato sugli insegnamenti tratti dalle crisi precedenti, che includa aspetti dell’intero ciclo di gestione delle emergenze, al fine di fornire una risposta rapida alle crisi nell’ambito della modalità di vigilanza del mercato interno o di emergenza nel mercato interno. Tale programma può includere in particolare: a) il monitoraggio, l’analisi e la valutazione di tutte le azioni pertinenti per facilitare la libera circolazione di merci, servizi e persone; b) la promozione dell’attuazione delle migliori pratiche a livello dell’Unione e nazionale e, se del caso, delle migliori pratiche sviluppate da paesi al di fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali; c) l’elaborazione di orientamenti sulla diffusione delle conoscenze e sull’attuazione delle diverse funzioni a livello nazionale e, ove del caso, regionale e locale; d) l’incoraggiamento dell’uso di nuove tecnologie e strumenti digitali pertinenti per rispondere alle emergenze nel mercato interno. 3.   La Commissione elabora e mette a disposizione programmi e materiali di formazione per i portatori di interessi, compresi gli operatori economici. Se del caso, la Commissione può invitare i portatori di interessi a partecipare alle formazioni e alle simulazioni. 4.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire consulenza e sostegno per quanto riguarda le misure di preparazione delle crisi e risposta alle crisi, prestando particolare attenzione alle esigenze e agli interessi di tale Stato membro.
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Formazione e simulazioni (Art. 11 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo