Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194
In vigore dal 8 ott 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è così modificato:
1)
all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le piante specificate designate quali infette dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), non sono piantate. Gli operatori professionali, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, garantiscono che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all'allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo specificato.»;
2)
l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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