Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194

In vigore dal 8 ott 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è così modificato: 1) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le piante specificate designate quali infette dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), non sono piantate. Gli operatori professionali, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, garantiscono che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all'allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo specificato.»; 2) l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
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