Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 ott 2024
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/905 da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.
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