Art. 2

Trasferimenti di dati personali

In vigore dal 26 set 2024
Trasferimenti di dati personali Ove le autorità competenti si avvalgano di un accordo amministrativo a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 per il trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi, tale accordo è allegato all’accordo di cooperazione concluso in conformità dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
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