Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

In vigore dal 26 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato: (1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «d) “vettore”: insetto appartenente all’infraordine Cicadomorpha che notoriamente trasmette l’organismo nocivo specificato alle piante, o qualsiasi altro insetto sospettato di trasmettere l’organismo nocivo specificato alle piante.»; (2) l’ è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti e, in caso di sospetta infezione, su qualsiasi altra specie di pianta per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato nei rispettivi territori. Tali indagini possono riguardare anche i vettori.» ; (b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «Negli Stati membri in cui l’organismo nocivo specificato non può stabilirsi all’aperto a causa delle condizioni ecoclimatiche, le indagini sono effettuate solo in luoghi non all’aperto in cui le piante ospiti sono coltivate e possono comportare un rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione.»; (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto e, se applicabile, sui vettori. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”), il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all’interno dello Stato membro interessato, un basso tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato con un livello di confidenza sufficiente. 4   bis. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia confermata in un vettore, in un’area in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato non è nota, lo Stato membro interessato effettua senza indugio indagini in un raggio di almeno 400 m attorno al luogo in cui è stato rilevato il vettore infetto e sottopone a campionamento e prove le piante ospiti e, in caso di sospetta infezione, qualsiasi altra specie di pianta.» ; (3) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata nelle piante, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata.»; (4) l’articolo 5, paragrafo 4, è così modificato: (a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) effettua, nell’area in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un’indagine annuale per almeno un anno allo scopo di determinare se altre piante siano state infettate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;»; (b) è inserito il comma seguente: «L’indagine di cui al primo comma, lettera a), consiste nel prelievo di campioni da sottoporre a prova mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV. Il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %;»; (5) l’articolo 7 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è così modificato: (i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare.»; (ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Le piante specificate di cui al primo comma, lettera e), che sono risultate negative a prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato non devono essere rimosse. In deroga alla lettera e), gli Stati membri possono decidere di non sottoporre immediatamente a campionamento e prove le piante specificate che non sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato nell’area delimitata negli ultimi due anni, sulla base dei risultati del campionamento e delle prove effettuati conformemente alla lettera e) e delle indagini a norma dell’articolo 10. Tali piante sono tuttavia sottoposte alle indagini annuali effettuate conformemente all’articolo 10.»; (b) al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere di non rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico o alberi con un particolare valore sociale, culturale o ambientale il cui abbattimento avrebbe un impatto inaccettabile o che sono protetti da specifiche norme nazionali o dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»; (6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato 1.   Nella zona infetta lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica in particolare tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione, durante la stagione di volo dei vettori. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali. 2.   Lo Stato membro interessato applica: (a) nelle aree agricole, nella zona infetta e nella zona cuscinetto, pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto dell’anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate; (b) nelle aree diverse da quelle agricole, almeno nelle zone infette, misure per il controllo della popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto dell’anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Le pratiche agricole di cui al primo comma, lettera a), e le misure di cui al primo comma, lettera b), comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.» ; (7) all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Qualora decida di non distruggere il legno di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato verifica che tale legno sia privo di rami e foglie.» ; (8) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, alle piante di cui all’articolo 13, paragrafo 1, prima della loro rimozione, in particolare durante la stagione di volo dei vettori, e attorno alle piante di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.» ; (9) all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in un’area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;»; (10) all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Qualora decida di non distruggere il legno di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato verifica che tale legno sia privo di rami e foglie.» ; (11) l’articolo 18 è così modificato: (a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) le piante specificate in questione sono piantate o innestate nelle zone infette elencate nell’allegato III, ma al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e preferibilmente appartengono a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato o appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni; c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato sulla base delle attività di indagine svolte per almeno gli ultimi due anni conformemente all’articolo 10, e sono ripiantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione;»; (b) è aggiunta la seguente lettera: «d) le piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono esse piantate a fini scientifici a condizione che siano piantate al di fuori delle aree di cui all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a).»; (12) all’articolo 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’articolo 24 o sono presenti in tale sito da almeno un anno;»; (13) all’articolo 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene a un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e, in caso di una zona infetta, il sito soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 18;»; (14) all’articolo 24, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) è dotato di protezione fisica contro l’organismo nocivo specificato e i suoi vettori; c) è stato sottoposto ogni anno, nel periodo più adatto, ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, di cui l’ultima comprende campionamento e prove effettuati il più possibile a ridosso del momento dello spostamento.»; (15) all’articolo 25, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. possono essere spostate per la prima volta all’interno del territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:»; (16) all’articolo 27, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se sono spostate all’interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto alla zona infetta, l’indicazione “Zona cuscinetto – XYLEFA” è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.»; (17) l’articolo 28 è così modificato: (a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all’ispezione, al campionamento e all’analisi molecolare effettuati dall’autorità competente, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV e conformemente alla norma ISPM n. 4 (*1); inoltre, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un basso tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato con un livello di confidenza sufficiente;»; (*1)  SPM n. 4 «Requirements for the establishments of pest free areas»." (b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;»; (18) l’articolo 29 è così modificato: (a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le piante ospiti sono originarie di un’area che è stata dichiarata indenne dall’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alla norma ISPM n. 4 e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV; inoltre, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un basso tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato con un livello di confidenza sufficiente;»; (b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante che hanno trascorso l’intero ciclo vitale nell’area di cui alla lettera a), con l’indicazione specifica del nome dell’area;»; (c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;»; (19) l’articolo 30 è così modificato: (a) al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) che riporta il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo;»; (b) al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) che riporta il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo.»; (20) all’articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; (21) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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