Art. 1
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato
In vigore dal 24 set 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 è così modificato:
(1)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato
1. I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli articoli 4 e 6 e il piano nazionale di sorveglianza randomizzato di cui all’articolo 5 specificano quanto segue:
a)
le specie da sottoporre a campionamento e il luogo di campionamento;
b)
la legislazione nazionale concernente l’uso di sostanze farmacologicamente attive e, in particolare, il divieto o l’autorizzazione, la distribuzione, l’immissione sul mercato e la somministrazione di tali sostanze, nella misura in cui detta legislazione non è armonizzata dalla legislazione dell’Unione;
c)
le autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani.
2. I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli articoli 4 e 6 includono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, quanto segue:
a)
una giustificazione per le sostanze, le specie, i prodotti e le matrici selezionati inclusi nei piani sulla base dei criteri elencati negli allegati II e VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644, compresa una giustificazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nei suddetti allegati, anche se non sono state apportate modifiche rispetto ai piani dell’anno precedente;
b)
una giustificazione del modo in cui, per ottimizzare i piani, si è tenuto conto dei casi di non conformità rilevati nello Stato membro interessato nei tre anni civili precedenti.
Non è necessario che gli Stati membri presentino le informazioni già fornite nella parte generale del PCNP a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.»
;
(2)
il titolo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«
Presentazione e valutazione dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato
»;
(3)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri
Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tutti i dati dell’anno precedente raccolti nell’ambito dei piani di controllo e del piano di sorveglianza di cui all’articolo 3, compresi i risultati conformi dei metodi di screening per i quali non sono state effettuate analisi di conferma. Tali dati comprendono anche il tipo di misure di follow-up adottate dalle autorità competenti in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali sono stati rilevati residui non conformi nell’anno precedente.
Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri completano la convalida, il riesame e l’accettazione definitiva dei dati nei sistemi di archiviazione dei dati dell’EFSA.»;
(4)
nell’allegato I, al punto «Disposizioni complementari», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
I controlli su ciascuna combinazione di sottogruppi di sostanze del gruppo A e gruppi di prodotti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sono effettuati annualmente su almeno il 5 % dei campioni prelevati conformemente alla tabella del presente allegato per tale gruppo di prodotti. Tale percentuale minima non si applica ai budelli e non si applica alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettere b) e f), per tutti i gruppi di prodotti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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