Art. 89

Gestione delle casse di anticipi

In vigore dal 23 set 2024
Gestione delle casse di anticipi 1.   Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, alle condizioni stabilite nelle norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti per la gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, purché i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell’. 2.   Le casse di anticipi sono alimentate sotto la sorveglianza del contabile dell’istituzione dell’Unione interessata e sono poste sotto la responsabilità degli amministratori degli anticipi. 3.   I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di convalida definitiva o da ordini di pagamento firmati dall’ordinatore responsabile. Le operazioni di anticipo svolte al di fuori delle norme generali sulle operazioni di spesa sono regolarizzate dall’ordinatore entro la fine del mese successivo, in modo da assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario. 4.   Il contabile sorveglia la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi e la contabilità e verifica che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti.
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Gestione delle casse di anticipi (Art. 89 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo