Art. 81
Organizzazione contabile
In vigore dal 23 set 2024
Organizzazione contabile
1. Il contabile di ogni istituzione od organismo dell’Unione elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l’organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo dell’Unione.
2. Le entrate e le spese sono registrate in un sistema informatico secondo la natura economica dell’operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.
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