Art. 72

Separazione delle funzioni

In vigore dal 23 set 2024
Separazione delle funzioni 1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda. 2.   Ogni istituzione dell’Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all’assolvimento del suo compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.
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Separazione delle funzioni (Art. 72 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo