Art. 52

Presentazione del bilancio

In vigore dal 23 set 2024
Presentazione del bilancio 1.   Il bilancio presenta: a) nello stato generale delle entrate e delle spese: i) le previsioni di entrate dell’Unione per l’esercizio corrente (anno n); ii) le previsioni di entrate per l’esercizio precedente e le entrate dell’anno n-2; iii) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’anno n; iv) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’esercizio precedente; v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell’anno n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell’anno n; vi) i commenti appropriati a ciascuna sottodivisione prevista all’, paragrafo 1, che comprendono i riferimenti all’atto di base, quando esiste, nonché tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e sulla destinazione degli stanziamenti; b) in ogni sezione, le entrate e le spese, seguendo la stessa struttura di cui alla lettera a); c) con riguardo al personale: i) una tabella dell’organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro e il numero dei posti permanenti e temporanei di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti; ii) una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l’azione diretta e una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stessi stanziamenti per l’azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti; iii) una tabella dell’organico che fissa, per ciascun organismo dell’Unione di cui all’ che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell’organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio precedente. Il personale dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom figura in modo distinto nella tabella dell’organico della Commissione; d) con riguardo all’assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio: i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di destinatari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso; ii) nella sezione del bilancio relativa alla Commissione: — le linee di bilancio che presentano le garanzie di bilancio per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione «per memoria», a condizione che non sussista alcun onere effettivo cui si debba far fronte con risorse definitive; — commenti che indicano il riferimento all’atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l’Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni; iii) in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti: — le operazioni di capitale e la gestione dell’indebitamento in corso; — le operazioni di capitale e la gestione dell’indebitamento per l’anno n; — una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti; tale panoramica fornisce, tra l’altro, informazioni dettagliate sulle scadenze, lo scadenzario dei pagamenti, gli interessi dovuti a livello aggregato, la base di investitori sul mercato primario e, se del caso, le dimensioni e i costi della riserva di liquidità comune a sostegno della strategia di finanziamento diversificata, nonché il piano di assunzione dei prestiti; e) con riguardo agli strumenti finanziari da costituire senza un atto di base: i) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione; ii) una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio; iii) le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto moltiplicatore e sull’effetto leva previsti; f) con riguardo ai fondi eseguiti da persone o entità ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c): i) un riferimento all’atto di base del programma pertinente; ii) le linee di bilancio corrispondenti; iii) una descrizione generale dell’azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio; g) l’importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato «PESC», con articoli specifici che coprono la spesa per la PESC e contengono linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali. 2.   Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.
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Presentazione del bilancio (Art. 52 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo