Art. 29
Storni a opera di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione
In vigore dal 23 set 2024
Storni a opera di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione
1. Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione del bilancio, a storni di stanziamenti:
a)
da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale è effettuato lo storno;
b)
da capitolo a capitolo, senza limiti.
2. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, tre settimane prima di procedere allo storno di cui al paragrafo 1, l’Istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’.
3. Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio, all’interno della propria sezione del bilancio, storni da titolo a titolo superiori al limite di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all’.
4. Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione del bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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