Art. 255

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

In vigore dal 23 set 2024
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria 1.   Ogni istituzione dell’Unione e ogni organismo di cui all’ prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
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Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria (Art. 255 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo