Art. 238
Fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne
In vigore dal 23 set 2024
Fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne
1. Per le azioni di emergenza e di post-emergenza necessarie per reagire a una crisi o per azioni tematiche, la Commissione può istituire fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne (fondi fiduciari dell’Unione) in base a un accordo concluso con altri donatori.
I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti unicamente se gli accordi conclusi con altri donatori assicurano contributi da fonti diverse dal bilancio.
La Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla sua intenzione di istituire un fondo fiduciario dell’Unione destinato ad azioni di emergenza e di post-emergenza.
L’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione destinato ad azioni tematiche è soggetta all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ai fini del terzo e quarto comma del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i progetti di decisione relativi all’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. Tali progetti di decisione comprendono la descrizione degli obiettivi del fondo fiduciario dell’Unione, la giustificazione della sua istituzione conformemente al paragrafo 3, l’indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori. I progetti di decisione contengono altresì un progetto di accordo costitutivo da concludere con gli altri donatori.
2. La Commissione presenta i progetti di decisione relativi al finanziamento di un fondo fiduciario dell’Unione al comitato competente ove previsto nell’atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell’Unione al fondo fiduciario dell’Unione. Il comitato competente non è invitato a pronunciarsi sugli aspetti che sono già stati presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione o approvazione a norma del paragrafo 1, terzo, quarto e quinto comma, rispettivamente.
3. I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti e eseguiti soltanto alle condizioni seguenti:
a)
esiste un valore aggiunto dell’intervento dell’Unione: gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione che non a livello nazionale e l’uso degli strumenti di finanziamento esistenti non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione;
b)
i fondi fiduciari dell’Unione determinano visibilità politica per l’Unione e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell’Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell’Unione e degli altri donatori;
c)
i fondi fiduciari dell’Unione non duplicano altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità;
d)
gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione sono allineati agli obiettivi dello strumento o della voce di bilancio dell’Unione da cui sono finanziati.
4. Per ciascun fondo fiduciario dell’Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un’equa rappresentanza dei donatori e decide in merito all’impiego dei fondi. Il comitato comprende un rappresentante di ciascuno Stato membro non contribuente, in qualità di osservatore. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell’accordo costitutivo del fondo fiduciario dell’Unione. Tali norme comprendono la previsione della necessità di un voto favorevole da parte della Commissione per l’adozione finale della decisione sull’utilizzo dei fondi.
5. I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti per una durata limitata stabilita dall’accordo costituivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione soggetta alla procedura di cui al paragrafo 1 su richiesta del comitato del fondo fiduciario dell’Unione interessato e previa presentazione da parte della Commissione di una relazione che giustifichi la proroga e confermi, in particolare, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.
Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell’Unione o di rivedere l’accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo, in particolare sulla base delle informazioni presentate nel documento di lavoro di cui all’, paragrafo 6. In tal caso, gli eventuali fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali, nonché agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.
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