Art. 232

Uso dei contributi

In vigore dal 23 set 2024
Uso dei contributi 1.   I contributi sono spesi in conformità dell’. 2.   Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l’esercizio cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno n+1. La parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6. 3.   I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che residuano dai contributi del precedente esercizio non sono utilizzati per finanziare la parte delle spese a cui i partiti politici europei devono provvedere tramite risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo. 4.   I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l’esercizio cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio. 5.   L’interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-232

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uso dei contributi (Art. 232 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo