Art. 22

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

In vigore dal 23 set 2024
Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti 1.   Fatti salvi il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue: a) nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione dell’Unione, un’apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate; b) nello stato delle spese, i commenti, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili; c) un allegato, all’interno dello stato delle spese, come parte integrante del bilancio, che elenca tutte le linee di bilancio per le quali sono previste entrate con destinazione specifica interne o esterne e che fornisce informazioni sull’importo stimato delle entrate di questo tipo che si prevede di ricevere, così come sull’importo delle entrate che si prevede di riportare dagli anni precedenti per ogni linea di bilancio. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti. 2.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l’entrata è stata riscossa dall’istituzione dell’Unione, tranne nei seguenti casi: a) nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera a), per i contributi finanziari da parte degli Stati membri e ove l’accordo di contributo sia espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell’accordo di contributo da parte dello Stato membro; b) nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera b) e all’, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti; c) nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera c), l’iscrizione degli importi nello stato delle entrate dà luogo all’apertura, nello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento. Gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all’. 3.   Le previsioni di crediti di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e g) del regolamento finanziario sono trasmesse al contabile affinché siano registrate.
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