Art. 212.tit_1

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio

In vigore dal 23 set 2024
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Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio (Art. 212.tit_1 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo