Art. 208
Appalti di esecuzione
In vigore dal 23 set 2024
Appalti di esecuzione
1. Fatte salve la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE, quando l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richiede l’aggiudicazione di appalti, il beneficiario, evitando ogni conflitto d’interessi, può aggiudicare l’appalto conformemente alle sue consuete prassi in materia di acquisti, purché l’appalto sia aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso.
2. Quando l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richiede l’aggiudicazione di un appalto pubblico di valore superiore a 60 000 EUR, in casi debitamente giustificati l’ordinatore responsabile può prescrivere al beneficiario di osservare determinate norme specifiche ulteriori a quelle di cui al paragrafo 1.
Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento e sono proporzionate al valore degli appalti di cui trattasi, all’entità relativa del contributo dell’Unione rispetto al costo totale dell’azione e ai rischi. Tali norme specifiche sono incluse nella convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
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