Art. 172

Contatti durante la procedura di appalto

In vigore dal 23 set 2024
Contatti durante la procedura di appalto 1.   Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l’amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un’omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti. In deroga al primo comma, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, l’amministrazione aggiudicatrice può contattare per iscritto tutti i candidati invitati prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte al solo scopo di appurare se hanno intenzione di presentare una domanda di partecipazione o un’offerta, fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 6. 2.   Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui sono stati presi contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati stabiliti contatti, di cui all’, sono registrati nel fascicolo di gara.
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Contatti durante la procedura di appalto (Art. 172 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo