Art. 146
Comunicazioni nel contesto delle procedure di individuazione precoce e di esclusione
In vigore dal 23 set 2024
Comunicazioni nel contesto delle procedure di individuazione precoce e di esclusione
1. Tutte le comunicazioni, in particolare la notifica di decisioni, lettere, documenti o informazioni, in relazione a procedure di individuazione precoce e di esclusione sono effettuate per iscritto in formato cartaceo o elettronico.
2. Le notifiche relative a comunicazioni che producono effetti giuridici o fanno decorrere termini sono effettuate in formato cartaceo tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere con prova di consegna, attraverso un sistema sicuro di scambio elettronico a norma dell’ oppure tramite posta elettronica o altri mezzi elettronici.
3. Le comunicazioni:
a)
se effettuate in formato cartaceo, si considerano notificate quando sono state consegnate all’ultimo indirizzo postale fornito dalla parte ricevente. Le notifiche inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere con prova di consegna sono considerate ricevute alla data di consegna registrata dal servizio postale o dal corriere o dopo la scadenza del termine per il ritiro presso l’ufficio postale, oppure, in mancanza di tale termine, tre settimane dopo il tentativo di consegna, purché la notifica sia stata inviata una seconda volta e annunciata per via elettronica all’ultimo indirizzo di posta elettronica fornito dalla parte ricevente;
b)
se effettuate attraverso un sistema sicuro di scambio elettronico di cui all’, si considerano notificate alla data e all’ora in cui la parte ricevente accede alle comunicazioni, secondo quanto indicato dai registri cronologici nel sistema o, nel caso di comunicazioni cui la parte ricevente non accede, 10 giorni dopo l’invio;
c)
se effettuate tramite posta elettronica o altri mezzi elettronici, si considerano notificate alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché sia stato inviato all’ultimo indirizzo di posta elettronica fornito dalla parte ricevente e la parte mittente non abbia ricevuto un avviso di mancato recapito.
Qualora il destinatario possa dimostrare che l’accesso a una comunicazione è stato impedito da circostanze indipendenti dalla sua volontà, gli effetti giuridici della comunicazione iniziano a decorrere dal momento in cui il destinatario può dimostrare di aver avuto accesso al suo contenuto.
Storico versioni
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