Art. 1

Determinazione della frazione di RFNBO o RCF o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero

In vigore dal 23 set 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: i) il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni che decorre dal 1o gennaio 2021 e nei periodi di scambio successivi; ii) dal 1 o  gennaio 2025, il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE. Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra indicati in relazione alle attività che figurano negli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo, inclusi gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, nonché ai quantitativi di combustibile immessi dalle attività di cui all’allegato III della medesima direttiva. Esso si applica: i) a decorrere dal 1o gennaio 2021, alle emissioni, ai dati di attività e ai quantitativi di combustibile immessi; ii) a decorrere dal 1o gennaio 2025, agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Dal 2025 il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 riguardano le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva che interessano un aerodromo situato nel SEE. Tuttavia, per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano nel 2025 e nel 2026, la comunicazione è necessaria solo per le rotte che interessano due aerodromi situati nel SEE e quelle con partenza da un aerodromo situato nel SEE e arrivo in Svizzera o nel Regno Unito. Per il 2025 e il 2026, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 connessi ad altri voli possono essere comunicati su base volontaria. » ; 2) l’articolo 3 è così modificato: a) al punto 4), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di una metodologia del bilancio di massa a norma dell’articolo 25, una delle seguenti: i) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio; ii) il CO2 trasferito conformemente all’articolo 49;»; b) il punto 7) è sostituito dal seguente: «(7) “fattore di calcolo”, il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio, la frazione fossile, la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, la frazione con fattore di emissione pari a zero o il fattore di conversione di unità;»; c) il punto 15) è sostituito dal seguente: «(15) “fattore di conversione”, il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2. Nel caso delle emissioni di CO2 considerate chimicamente legate in modo permanente in un prodotto, per fattore di conversione si intende il rapporto tra il CO2 legato come carbonio nel prodotto durante un processo e il CO2 totale contenuto come carbonio nel prodotto che esce dallo stesso processo;»; d) sono inseriti i punti da 23 ter) a 23 nonies) seguenti: «(23 ter) “carburanti alternativi per l’aviazione”, carburanti puri per l’aviazione contenenti carbonio che non derivano dai combustibili fossili puri elencati nella tabella 1 dell’allegato III; (23 quater) “attribuzione di un fattore di emissione pari a zero”, il meccanismo mediante il quale il fattore di emissione di un combustibile o di un materiale è ridotto al fine di riconoscere: a) nel caso della biomassa, la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, come specificato all’articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento; b) nel caso degli RFNBO o RCF, la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001, come specificato all’articolo 39 bis, paragrafo 3, del presente regolamento; c) nel caso dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno; la restituzione anticipata di quote a norma della direttiva 2003/87/CE per il carbonio catturato necessario per produrre combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, come precisato all’articolo 39 bis, paragrafo 4, del presente regolamento, a meno che il carbonio catturato sia carbonio con fattore di emissione pari a zero ai sensi del punto 38 septies) del presente articolo; (23 quinquies) “combustibili con fattore di emissione pari a zero”, i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, gli RFNBO o RCF o le frazioni di materiali o combustibili misti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5, o all’articolo 39 bis, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi; (23 sexies) “carburanti derivanti da carbonio riciclato” o “RCF” (recycled carbon fuels), carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all’, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001; (23 septies) “combustibili rinnovabili di origine non biologica” o “RFNBO” (renewable fuels of non-biological origin): i combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all’, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001; (23 octies) “combustibile puro”, il combustibile nella sua forma pura contenente solo una delle seguenti frazioni: i) frazione fossile; ii) frazione di biomassa con fattore di emissione diverso da zero; iii) frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero; iv) frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione diverso da zero; v) frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero; vi) frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero; vii) frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero; viii) frazione di combustibili contenenti carbonio che non derivano dai combustibili fossili elencati nell’allegato III, tabella 1, del presente regolamento né da biomassa, RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio; (23 nonies) “combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio”, i combustibili gassosi e liquidi il cui valore energetico deriva dall’idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all’, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica stabilito nella metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, certificati a norma dell’articolo 9 della 2024/1788;»; e) i punti 34) e 34 bis) sono sostituiti dai seguenti: «(34) “combustibile misto”, il combustibile contenente almeno due dei seguenti elementi: i) carbonio derivante da biomassa; ii) carbonio derivante da RFNBO o RCF; iii) carbonio derivante da combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio; iv) altro carbonio fossile; o che contiene sia carbonio con fattore di emissione pari a zero che altro carbonio; (34) “carburante misto per l’aviazione”, il carburante contenente almeno due diversi combustibili puri;»; f) i punti 36) e 38) sono sostituiti dai seguenti: «(36) “fattore di emissione preliminare”, il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al suo tenore totale di carbonio, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione; (38) “frazione di biomassa”, la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio del combustibile o del materiale, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che la biomassa soddisfi i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5;»; g) il punto 38 bis) è soppresso; h) sono inseriti i punti da 38 ter) a 38 nonies) seguenti: «(38 ter) “frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero”, la parte di carbonio proveniente dalla biomassa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5, nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione; (38 quater) “frazione di RFNBO o RCF”, la parte di carbonio proveniente da un RFNBO o RCF nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che l’RFNBO o RCF soddisfi i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 3; (38 quinquies) “frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero”, la parte di carbonio proveniente dall’RFNBO o RCF che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 3, nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione; (38 sexies) “frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero”: i) nel caso di un combustibile, la somma della sua frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della sua frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e della sua frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, evitando doppi conteggi del carbonio; ii) nel caso di un materiale, la sua frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero; (38 septies) “carbonio con fattore di emissione pari a zero”, il carbonio appartenente alla frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero del combustibile o materiale in cui è contenuto; (38 opties) “frazione sintetica a basse emissioni di carbonio”, la parte di carbonio proveniente da un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio soddisfi i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 4; (38 nonies) “frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero”, la parte di carbonio proveniente da un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 4, nel tenore totale di carbonio di un combustibile;»; i) il punto 42) è sostituito dal seguente: «(42) “carbonio fossile”, il carbonio inorganico e organico con fattore di emissione diverso da zero;»; j) il punto 55) è sostituito dal seguente: «(55) “trasporto di CO2”, il trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;»; k) il punto 63) è sostituito dal seguente: «(63) “infrastruttura di trasporto di CO2”, infrastruttura quale definita all’articolo 3, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1735;»; l) è inserito il punto 63 ter) seguente: «(63 ter) “CO2 in transito”, qualsiasi quantitativo di CO2 trasferito in un’infrastruttura di trasporto di CO2 che non è stato trasferito a un altro impianto o a un’altra infrastruttura di trasporto di CO2 nello stesso periodo di comunicazione in cui è stato ricevuto;»; m) il punto 69) è sostituito dal seguente: «(69) “consumatore finale”, ai fini dell’applicazione della definizione di “soggetto regolamentato”, ai sensi dell’articolo 3, punto ae), della direttiva 2003/87/CE, nel presente regolamento, designa qualsiasi persona fisica o giuridica che sia il consumatore del carburante o del combustibile il cui consumo annuo di carburante o combustibile non superi 1 tonnellata di CO2;»; n) sono inseriti i punti da 71) a 80) seguenti: «(71) “effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2”, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ai sensi dell’articolo 3, punto v), della direttiva 2003/87/CE; (72) “CO2(e) per volo”, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che comportano il riscaldamento dell’atmosfera, espressi come il quantitativo equivalente di emissioni di CO2 del volo in questione; (73) “forzatura radiativa”, cambiamento imposto del bilancio energetico del pianeta, misurato in watt per metro quadro (W/m2); (74) “efficacia”, variazione della temperatura media globale per unità di forzatura radiativa esercitata dall’agente climatico, rispetto alla risposta generata da una forzatura standard dovuta al CO2 a partire dallo stesso stato climatico iniziale; (75) “modello di calcolo del CO2(e)”, il modello usato per calcolare l’impatto climatico totale degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, conformemente all’allegato III bis, sezione 4; (76) “approccio basato sulle condizioni meteorologiche”, il metodo C di cui all’allegato III bis, sezione 4, che utilizza principalmente i dati meteorologici arricchiti, nonché le informazioni di volo, la traiettoria, le caratteristiche dell’aeromobile e del carburante; (77) “approccio semplificato basato sulla localizzazione”: il metodo D, di cui all’allegato III bis, sezione 4, che utilizza principalmente i dati relativi alla localizzazione degli aeromobili in volo, quali le informazioni di volo, la traiettoria, ma anche i dati meteorologici di base e le caratteristiche dell’aeromobile; (78) “sistema di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2” o “NEATS” (non-CO2 aviation effects tracking system), strumento informatico fornito dalla Commissione agli operatori aerei, ai verificatori accreditati e alle autorità competenti al fine di agevolare e, per quanto possibile, automatizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in linea con l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE; (79) “caratteristiche dell’aeromobile”, categoria di informazioni che, per ciascun volo, comprende almeno il tipo di aeromobile, gli identificativi del motore o dei motori e la massa dell’aeromobile; (80) “velivolo”, aerodina ad ali fisse provvista di motopropulsore la quale trae la propria sostentazione dalle forze aerodinamiche che si generano principalmente su superfici che rimangono fisse in determinate condizioni di volo.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: « Articolo 4 I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli da 5 a 9 del presente regolamento.»; 4) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti di emissione e i flussi di fonti riconducibili alle attività che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad altre attività pertinenti incluse in applicazione dell’articolo 24 della medesima direttiva e ad attività associate svolte entro i limiti dell’impianto, nonché le emissioni di tutti i gas a effetto serra indicati in relazione a tali attività, evitando i doppi conteggi.»; 5) all’articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3: «3.   Gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all’autorità competente di riprodurre la determinazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per volo.» ; 6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 I gestori e gli operatori aerei forniscono ragionevoli garanzie circa l’integrità dei dati relativi alle emissioni e agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente regolamento. I dati sulle emissioni e sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati e i documenti connessi sono esenti da inesattezze significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (*1), evitano distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un impianto o di un operatore aereo. Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si raffrontano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza con i costi più elevati che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj). » ;" 7) all’articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto ai quali si applica.» ; 8) all’articolo 14, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera a bis): «a bis) quando si verificano effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dovuti allo svolgimento di nuove attività;»; 9) l’articolo 15, paragrafo 4, è così modificato: a) la frase introduttiva del paragrafo 4 e la frase introduttiva della lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «4.   Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano: a) per quanto riguarda le emissioni:»; b) alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «(iv) il cambiamento di statuto dell’operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del presente regolamento e l’eventuale intenzione dell’operatore aereo di avvalersi delle procedure semplificate di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;»; c) è inserita la seguente lettera b): «(b) per quanto riguarda gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2: i) un cambiamento nel metodo scelto per calcolare il valore del CO2(e), in conformità dell’articolo 56 bis, paragrafo 4, in particolare in termini di strumenti informatici per applicare i modelli di calcolo del CO2(e); ii) il cambiamento di statuto dell’operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1.»; 10) all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 38, paragrafo 1, e all’articolo 47, paragrafo 2, lettere a) e b), il termine «biomassa» è sostituito da «carbonio con fattore di emissione pari a zero», con le opportune modifiche grammaticali; 11) all’articolo 19, il paragrafo 6 è soppresso; 12) l’articolo 24 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.»   (non riguarda la versione italiana); b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Ai fini della comunicazione delle voci per memoria, il gestore calcola inoltre, per ciascun flusso combusto di fonti e per i combustibili usati come elementi in entrata in un processo, i seguenti parametri secondo le seguenti modalità: i) le emissioni preliminari totali, calcolate moltiplicando i dati di attività legati al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione preliminare e il corrispondente fattore di ossidazione; ii) le emissioni da biomassa, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di biomassa; iii) le emissioni da biomassa con fattore di emissione pari a zero, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero; iv) le emissioni da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio; v) le emissioni da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.» ; c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Ai fini della comunicazione delle voci per memoria, il gestore calcola inoltre, per ciascun flusso di fonti associato alle emissioni di processo, i seguenti parametri secondo le seguenti modalità: i) le emissioni preliminari totali, moltiplicando i dati di attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2/t oppure t CO2/Nm3, e il corrispondente fattore di conversione; ii) le emissioni da biomassa, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di biomassa pertinente; iii) le emissioni da biomassa con fattore di emissione pari a zero, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la pertinente frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero.» ; 13) l’articolo 25 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell’ambito della metodologia basata sul bilancio di massa, il gestore calcola il quantitativo di CO2 corrispondente a ciascun flusso di fonti considerato nel bilancio di massa moltiplicando i dati di attività relativi al quantitativo di combustibile, materiale o CO2 trasferito che entra o esce dai limiti del bilancio di massa, per il tenore di carbonio del combustibile, del materiale o del CO2 trasferito moltiplicato per la sua frazione fossile e per 3,664 t CO2/t C, conformemente alla sezione 3 dell’allegato II.» ; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Ai fini della comunicazione delle voci per memoria, il gestore calcola inoltre, per ciascun flusso di fonti considerato nel bilancio di massa, i seguenti parametri secondo le seguenti modalità: i) il quantitativo preliminare totale di CO2, calcolato moltiplicando i dati di attività relativi al quantitativo di combustibile o materiale che entra o esce dai limiti del bilancio di massa, per il tenore di carbonio del combustibile o del materiale e per 3,664 t CO2/t C; ii) il quantitativo di CO2 relativo alla biomassa, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di biomassa; iii) il quantitativo di CO2 relativo alla biomassa con fattore di emissione pari a zero, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero; iv) se del caso, il quantitativo di CO2 relativo agli RFNBO, agli RCF o ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio; v) se del caso, il quantitativo di CO2 relativo agli RFNBO, agli RCF o ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.» ; c) è inserito il seguente paragrafo 3: «3.   Qualora utilizzi un bilancio di massa conformemente al presente articolo, i combustibili o i materiali in entrata contengano carbonio con fattore di emissione pari a zero e i materiali in uscita contengano carbonio, il gestore fornisce all’autorità competente i dati sulla frazione con fattore di emissione pari a zero del tenore di carbonio dei flussi in uscita. Il gestore è tenuto a dimostrare in tal modo che la metodologia di monitoraggio applicata non comporta sistematicamente una sottostima delle emissioni totali dell’impianto e che la massa totale di carbonio corrispondente alle frazioni con fattore di emissione pari a zero del carbonio contenuto in tutti i materiali in uscita pertinenti non è inferiore alla massa totale delle frazioni con fattore di emissione pari a zero del carbonio contenuto nei combustibili e nei materiali in entrata. Ai fini del primo comma, l’articolo 39, paragrafi 3 e 4, si applica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas e del gas naturale utilizzati come materiale in entrata.» ; 14) l’articolo 30 è così modificato: a) al paragrafo 2, l’ultimo comma è soppresso; b) sono inseriti i paragrafi 2 bis e 3 seguenti: «2   bis. Il gestore determina la frazione di biomassa solo per i combustibili o i materiali misti contenenti biomassa. Per gli altri combustibili o materiali è utilizzato il valore standard pari a 0 % per la frazione di biomassa dei materiali o combustibili fossili, e il valore standard pari a 100 % per la frazione di biomassa dei combustibili o i materiali composti esclusivamente da biomassa. Il gestore determina la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio solo per i combustibili misti contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Per gli altri combustibili è utilizzato il valore standard pari a 0 % per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e un valore standard pari a 100 % per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio per i combustibili costituiti esclusivamente da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Il gestore determina la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero solo se intende utilizzare tale fattore. 3.   Per quanto riguarda l’interdipendenza dei fattori di calcolo relativi alla composizione, il gestore: i) se un combustibile o materiale contiene biomassa, determina la frazione di biomassa conformemente all’articolo 39; ii) se la frazione di biomassa è diversa da zero e il gestore intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, determina la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero conformemente all’articolo 38, paragrafo 5; iii) se un combustibile contiene un RFNBO, un RCF o un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio, determina la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio conformemente all’articolo 39 bis, paragrafi 1 e 2; iv) se la frazione di RFNBO o RCF è diversa da zero e il gestore intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, determina la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero conformemente all’articolo 39 bis, paragrafo 3; v) se la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio è diversa da zero e il gestore intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, determina la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero conformemente all’articolo 39 bis, paragrafo 4; vi) se la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero sono diverse da zero, calcola la frazione con fattore di emissione pari a zero come somma della frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero. La frazione fossile è la somma di tutte le frazioni con fattore di emissione diverso da zero; vii) calcola il fattore di emissione come il fattore di emissione preliminare moltiplicato per la frazione fossile. Ai fini del punto vi), se il gestore non calcola la frazione con fattore di emissione pari a zero, la frazione fossile è pari al 100 %. In deroga al primo comma, il gestore può: i) considerare la frazione di biomassa come identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, se quest’ultima è determinata sulla base dell’equilibrio di massa a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; ii) considerare la frazione di RFNBO o RCF come identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, se quest’ultima è determinata sulla base dell’equilibrio di massa a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; iii) considerare la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio come identica alla frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, se quest’ultima è determinata sulla base dell’equilibrio di massa a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.» ; 15) all’articolo 37, paragrafo 2, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se sono utilizzati combustibili misti, il gestore dimostra che l’applicazione della lettera a) o b) del primo comma non comporta una sottostima delle emissioni.»; 16) alla sezione 2 il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente: «Trattamento della biomassa, dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, degli RFNBO e degli RCF»; 17) l’articolo 38 è così modificato: a) al paragrafo 1, l’ultimo comma è soppresso; b) al paragrafo 2, il primo comma è soppresso; c) il paragrafo 4 è così modificato: i) il termine «frazione di biomassa» è sostituito da «frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero»; ii) l’ultimo comma è soppresso; d) il paragrafo 5 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Per essere conteggiati ai fini della frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero di un flusso di fonti, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono soddisfare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.»; ii) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all’articolo 30 e all’articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva. I criteri possono essere considerati soddisfatti anche se il gestore dimostra l’acquisto di una quantità di biocarburante, bioliquido o biogas connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l’autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.»; iii) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Se la biomassa utilizzata non è conforme al presente paragrafo, il suo tenore di carbonio è considerato carbonio fossile.»; iv) è inserito il seguente ottavo comma: «Se, a norma dei primi sei commi del presente paragrafo, i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 non si applicano alla biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero è pari alla frazione di biomassa.»; 18) l’articolo 39 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per i combustibili o i materiali contenenti biomassa, il gestore può considerare che la parte di biomassa sia pari a zero e applicare dunque una frazione di biomassa standard pari a 0 %, o determinare la frazione di biomassa a norma del paragrafo 2, applicando i livelli di cui all’allegato II, sezione 2.4.» ; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, ma l’applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, egli sottopone all’approvazione dell’autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa. Nel caso di combustibili e materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il gestore può basare questa stima sul bilancio del materiale del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo.»; c) il paragrafo 2 bis è soppresso; d) il paragrafo 3 è così modificato: i) al primo comma, il riferimento all’articolo 43, paragrafo 4, è sostituito da «articolo 43, paragrafo 4 ter»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il gestore può stabilire che una determinata quantità di gas naturale proveniente dalla rete del gas è biogas con fattore di emissione pari a zero utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4. In tal caso, in deroga all’articolo 30, paragrafo 3, il gestore considera la frazione di biomassa come identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero.»; e) il paragrafo 4 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:»; ii) l’ultimo comma è sostituito da: «Per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, il gestore può utilizzare i dati registrati in una banca dati creata da uno o più Stati membri che consente di tracciare i trasferimenti di biogas. Le disposizioni del presente paragrafo possono essere considerate rispettate se il gestore dimostra l’acquisto di una quantità di biogas connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l’autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.»; 19) è inserito il seguente articolo 39 bis: « Articolo 39 bis Determinazione della frazione di RFNBO o RCF o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero 1.   Per i combustibili o i materiali contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio per i quali il gestore non è in grado di determinare la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio conformemente al paragrafo 2, il gestore la considera pari a zero e applica una frazione standard pari a 0 %. 2.   Il gestore determina i seguenti fattori di calcolo relativi alla composizione dei combustibili sulla base dell’equilibrio di massa a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001: i) la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero; ii) la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio. In deroga al primo comma, se il gestore non intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, per la frazione di RFNBO o RCF o per la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio possono essere utilizzati altri approcci, come un bilancio del materiale del processo di miscelazione o produzione da cui si ottiene il combustibile o il materiale. 3.   Il tenore di carbonio dei combustibili o dei carburanti che rientrano nelle definizioni di “combustibili rinnovabili di origine non biologica” (RFNBO) o “carburanti derivanti da carbonio riciclato” (RCF) ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e che soddisfano i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29 bis di tale direttiva è considerato pari a zero. Il rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all’articolo 30 e all’articolo 31, paragrafo 1, della stessa. I criteri possono essere considerati soddisfatti anche se il gestore dimostra l’acquisto di una quantità di RFNBO o RFC connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l’autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate. Se gli RFNBO o RCF non soddisfano i criteri di cui al primo comma, il loro tenore di carbonio è considerato carbonio fossile. 4.   I combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio hanno un fattore di emissioni pari a zero quando il loro tenore di carbonio è stato oggetto di una restituzione anticipata di quote a norma della direttiva 2003/87/CE, a meno che il carbonio catturato abbia un fattore di emissione pari a zero ai sensi dell’articolo 3, punto 38 septies), del presente regolamento. Il rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all’articolo 30 e all’articolo 31, paragrafo 1, della stessa. I criteri possono essere considerati soddisfatti anche se il gestore dimostra l’acquisto di una quantità di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l’autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate. In tutti gli altri casi, il tenore di carbonio dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio è considerato carbonio fossile. 5.   Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che: a) non si sono verificati doppi conteggi dello stesso quantitativo di RFNBO o RCF, in particolare che nessun altro dichiari l’utilizzo dell’RFNBO o RCF acquistato, anche attraverso la presentazione di una garanzia di origine ai sensi dell’, punto 12), della direttiva (UE) 2018/2001; b) il gestore e il produttore di RFNBO o RCF sono collegati alla stessa rete del gas. Le disposizioni del presente paragrafo possono essere considerate rispettate se il gestore dimostra l’acquisto di una quantità di RFNBO o RCF gassosi connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l’autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.» ; 20) l’articolo 43 è così modificato: a) il paragrafo 4 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Se del caso, il gestore determina separatamente i quantitativi di CO2 derivanti dalla biomassa. A tal fine il gestore può utilizzare:»; ii) l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi, si applica la norma EN 15259 (Qualità dell’aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione). Il piano di campionamento a norma dell’articolo 33 è commisurato alla frequenza delle analisi conformemente all’allegato VII e garantisce la rappresentatività per coprire l’intero anno di comunicazione.»; b) sono inseriti i paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater seguenti: 4 bis.    «Il gestore utilizza la frazione di biomassa determinata conformemente al paragrafo 4 come la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero se sono soddisfatte le seguenti condizioni per tutti i combustibili o materiali che comportano emissioni cui si applica la metodologia fondata su misure: i) a norma dei primi sei commi dell’articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento, non si applicano i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; o ii) il 100 % della frazione di biomassa del combustibile o del materiale usato è coperto dalle prove pertinenti secondo l’articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento. La condizione di cui al punto ii) si considera soddisfatta per i biogas monitorati a norma dell’articolo 39, paragrafo 4, del presente regolamento. Se le condizioni stabilite ai punti i) e ii) non sono soddisfatte per i combustibili o i materiali che comportano emissioni cui si applica la metodologia basata su misure, il gestore determina la loro frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero utilizzando un approccio basato su calcoli conformemente agli articoli da 24 a 39 bis del presente regolamento. 4   ter. Il gestore può dedurre dalle emissioni totali della fonte di emissioni le emissioni derivanti dalla biomassa con fattore di emissione pari a zero determinate conformemente al paragrafo 4 bis. Se il metodo proposto dal gestore per determinare la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi e l’impianto consuma gas naturale proveniente dalla rete, il gestore determina il quantitativo fisico di CO2 del biogas utilizzato conformemente agli articoli da 32 a 35 e sottrae il quantitativo di CO2 corrispondente da quello di CO2 con fattore di emissione pari a zero determinato conformemente al paragrafo 4 bis del presente articolo. 4   quater. Se utilizza RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero in un processo cui si applica la metodologia fondata su misure, il gestore può dedurre dalle emissioni totali le emissioni derivanti da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero. Le emissioni derivanti da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero sono determinate utilizzando un approccio basato su calcoli conformemente agli articoli da 24 a 39 bis del presente regolamento. Esse sono pari ai dati di attività del combustibile pertinente moltiplicati per il fattore di emissione preliminare e la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.» ; c) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «(a) calcolo mediante un bilancio del materiale adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi in entrata, compresi – per le emissioni di CO2 – almeno i carichi di materiale in entrata, il flusso di aria in entrata e l’efficienza del processo, e in uscita, compresi almeno il prodotto ottenuto e la concentrazione di ossigeno (O2), di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx);» 21) all’articolo 44, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Il gestore calcola le medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni o dei quantitativi di CO2 trasferito, mediante una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti di rilevamento disponibili per quell’ora specifica.» ; 22) all’articolo 46 e all’allegato I, sezione 1, punto 7), lettere a), b) e c), il termine «rete di trasporto» è sostituito da «infrastruttura di trasporto di CO2», con le opportune modifiche grammaticali; 23) all’articolo 47, paragrafo 2, l’ultimo comma è soppresso; 24) l’articolo 48 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o incluse ai sensi dell’articolo 24 della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di un flusso, a un altro impianto ai fini di un’attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell’impianto cedente. Per determinare la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero del CO2 intrinseco conformemente all’articolo 39 del presente regolamento, il gestore dell’impianto cedente garantisce che la metodologia di monitoraggio scelta non sottostimi sistematicamente le emissioni totali dell’impianto cedente.» ; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti fuori dall’impianto sia nell’impianto cedente sia nell’impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco rispettivamente trasferiti e ricevuti e la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero corrispondenti devono essere identici.» ; 25) l’articolo 49 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il gestore sottrae dalle emissioni dell’impianto qualsiasi quantitativo di CO2 derivante dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE che non proviene da carbonio con fattore di emissione pari a zero né è emesso dall’impianto, ma che è trasferito fuori dall’impianto verso uno dei seguenti impianti: i) un impianto di cattura ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; ii) un’infrastruttura di trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Per determinare il quantitativo di CO2 trasferito da un impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 a un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 conformemente al paragrafo 1, il gestore applica, nel rispetto di ulteriori disposizioni stabilite all’allegato IV, una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, conformemente agli articoli 43, 44 e 45. Se si utilizza la metodologia fondata su misure, la fonte di emissione deve corrispondere al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come quantitativo di CO2 trasferito. 4.   Quando usa una metodologia fondata su misure per determinare il quantitativo di CO2 trasferito da un impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 a un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2, il gestore applica il livello più elevato definito nella sezione 1 dell’allegato VIII. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l’applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell’allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.» ; c) sono inseriti i paragrafi 6 e 7 seguenti: «6.   Se trasferisce a un impianto di cattura CO2 derivante da materiali o combustibili contenenti una frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero, l’impianto cedente sottrae dalle emissioni comunicate a norma del paragrafo 1 solo il quantitativo di CO2 proporzionale alla frazione di carbonio che non proviene da carbonio con fattore di emissione pari a zero. Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 o del sito di stoccaggio monitora le emissioni da fuoriuscite, le emissioni fuggitive e le emissioni convogliate del CO2 menzionato al primo comma, anche del CO2 proveniente da soggetti che non svolgono attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, e le comunica come se si trattasse di CO2 fossile. 7.   Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 può includere nelle emissioni comunicate in un dato periodo di comunicazione l’eventuale CO2 in transito che è stato trasferito a un altro impianto o a un’altra infrastruttura di trasporto di CO2 al più tardi il 31 gennaio dell’anno successivo. Il gestore stila annualmente un inventario del CO2 che entra nell’infrastruttura di trasporto di CO2 e che ne esce e comunica separatamente tutto il CO2 in transito.» ; 26) è inserito il seguente articolo 49 bis: « Articolo 49 bis Emissioni chimicamente legate in modo permanente in un prodotto 1.   Il gestore sottrae dalle emissioni dell’impianto qualsiasi quantitativo di CO2 derivante dal carbonio con fattore di emissione diverso da zero delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE che non sia emesso dall’impianto, ma sia chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso del CO2 derivante da materiali o combustibili contenenti una frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero, il gestore sottrae dalle emissioni dell’impianto solo il quantitativo di CO2 chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE, proporzionalmente alla frazione di carbonio che non proviene da carbonio con fattore di emissione pari a zero. 2.   Per determinare il quantitativo di CO2 legato in un prodotto conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, il gestore applica la metodologia standard conformemente all’allegato II, sezioni 2 e 4, del presente regolamento o un bilancio di massa conformemente all’articolo 25 del presente regolamento utilizzando, come flussi di fonti per il calcolo, i combustibili e i materiali che entrano ed escono dal processo in cui il CO2 è chimicamente legato e tenendo conto delle eventuali emissioni di combustione connesse al processo. A tal fine si applica il livello più elevato definito nell’allegato II secondo quanto indicato nello stesso allegato per l’attività da cui deriva il CO2. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore purché dimostri, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che l’applicazione del livello più elevato definito nell’allegato II non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.» ; 27) il titolo del capo IV è sostituito dal seguente: «MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI EFFETTI NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO»; 28) l’articolo 51 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall’operatore aereo nel periodo di comunicazione e per i quali l’operatore è responsabile. » ; b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per l’identificazione dell’operatore aereo unico di cui all’articolo 3, punto o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo si usa il nominativo di chiamata usato a fini di controllo del traffico aereo come stabilito alla voce 7 del piano di volo. Il nominativo di chiamata determina l’operatore aereo come segue: a) se la voce 7 contiene il designatore ICAO dell’operatore di aeromobile, l’operatore aereo unico è l’operatore di aeromobile cui è stato assegnato il designatore ICAO; b) se la voce 7 contiene la marca di nazionalità o di esercizio in comune e la marca di immatricolazione dell’aeromobile esplicitata nel certificato di operatore aereo (o equivalente) oppure in un documento rilasciato dallo Stato e che identifica l’operatore dell’aeromobile, l’operatore aereo unico corrisponde alla persona fisica o giuridica che detiene il certificato di operatore aereo (o equivalente) o a quella dichiarata nel documento.» ; c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3   bis. Se non è possibile identificare l’operatore aereo unico utilizzando il nominativo di chiamata di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’operatore aereo unico di cui all’articolo 3, punto o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo corrisponde alla persona fisica o giuridica che ha un rapporto lavorativo o contrattuale di altro tipo con il comandante del volo.» ; 29) all’articolo 52, paragrafo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: «1.   Almeno quattro mesi prima di avviare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo presenta all’autorità competente un piano per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, conformemente all’articolo 12 del presente regolamento. In deroga al primo comma, l’operatore aereo che per la prima volta svolge un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE che non poteva essere prevista con quattro mesi di anticipo, o ne monitora e comunica gli effetti non legati alle emissioni di CO2, trasmette all’autorità competente il piano di monitoraggio tempestivamente e comunque nelle sei settimane successive allo svolgimento dell’attività. L’operatore aereo fornisce all’autorità competente un’adeguata giustificazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmettere un piano di monitoraggio quattro mesi prima dell’avvio dell’attività.» 30) l’articolo 53 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’operatore aereo determina le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile puro (espresso in tonnellate) per il rispettivo fattore di emissione. Per i carburanti misti per l’aviazione, l’operatore aereo determina la quantità teorica di ciascun combustibile puro in base al quantitativo totale del carburante misto per l’aviazione e ai dati relativi alla composizione applicando quanto segue: i) se il carburante contiene biomassa, l’operatore aereo determina la frazione di biomassa conformemente all’articolo 54; ii) se il carburante contiene un RFNBO, un RCF o un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio, l’operatore aereo determina la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio conformemente all’articolo 54 ter; iii) se la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio è diversa da zero e l’operatore aereo intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, esso la determina conformemente all’articolo 54 quater; iv) se la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero è diversa da zero, l’operatore aereo la calcola come somma della frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero. La frazione fossile è la somma di tutte le frazioni con fattore di emissione diverso da zero; v) l’operatore aereo calcola il quantitativo di ciascun combustibile puro come il quantitativo totale del carburante misto per l’aviazione moltiplicato per la frazione pertinente. Ai fini del punto iv), se l’operatore aereo non calcola la frazione con fattore di emissione pari a zero, la frazione fossile è pari al 100 %.» ; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter: «1   bis. In deroga al paragrafo 1, ai fini della valutazione delle soglie di emissione di cui all’articolo 55, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento nonché all’articolo 28 bis, paragrafo 4, e alla voce “Trasporto aereo” della tabella nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo determina le emissioni di CO2 moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile per il suo fattore di emissione preliminare. 1   ter. Ai fini della comunicazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (*2), l’operatore aereo determina e comunica le emissioni ottenute moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile per il fattore di emissione preliminare. (*2)  Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).» " c) al paragrafo 6, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per i carburanti alternativi per l’aviazione diversi da biocarburanti, RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, l’operatore aereo determina il fattore di emissione conformemente all’articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.»; 31) è inserito il seguente articolo 53 bis: « Articolo 53 bis Norme in materia di comunicazione per i carburanti alternativi per l’aviazione 1.   L’operatore aereo monitora il quantitativo di carburanti alternativi per l’aviazione utilizzato e lo comunica attribuendolo a ciascun volo o coppia di aerodromi. 2.   Se i carburanti alternativi per l’aviazione sono consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l’operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che il carburante alternativo per l’aviazione è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento dell’aeromobile per quel volo. Se sono effettuati vari voli consecutivi senza rifornimento tra l’uno e l’altro, l’operatore aereo ripartisce il quantitativo di carburante alternativo per l’aviazione e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle loro emissioni calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare. 3.   Se il carburante alternativo per l’aviazione non può essere attribuito fisicamente a un aerodromo per un volo specifico, l’operatore aereo lo attribuisce ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE proporzionalmente alle emissioni dei voli in partenza da quell’aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare. A tale riguardo, l’operatore aereo deve dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il carburante alternativo per l’aviazione è stato consegnato al sistema di rifornimento dell’aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o nei tre mesi precedenti o successivi. 4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, l’operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dell’autorità competente, che: i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l’aviazione; ii) il quantitativo di carburante alternativo per l’aviazione per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, non supera il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione acquistato da cui è sottratto il quantitativo totale di carburante alternativo per l’aviazione venduto a terzi; iii) il rapporto tra i carburanti alternativi per l’aviazione e i combustibili fossili attribuiti ai voli, aggregati per coppia di aerodromi, non supera il limite massimo di miscelazione per il tipo di carburante certificato secondo una norma internazionale riconosciuta; iv) non ci sono doppi conteggi della stessa quantità di carburante alternativo per l’aviazione e, in particolare, l’uso del carburante alternativo per l’aviazione acquistato non è dichiarato in una comunicazione precedente, da un altro operatore aereo o in un altro sistema di fissazione del prezzo del carbonio. Ai fini dei punti da i) a iii), il carburante eventualmente rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato combustibile fossile al 100 %. Per dimostrare la conformità alle prescrizioni del punto iv), l’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo.» ; 32) Gli articoli 54 e 54 bis sono sostituiti dai seguenti: « Articolo 54 Determinazione della frazione di biomassa per i biocarburanti 1.   L’operatore aereo determina la frazione di biomassa dei carburanti misti per l’aviazione contenenti biocarburanti. L’operatore aereo può considerare il biocarburante pari a zero e applicare una frazione fossile standard pari al 100 %, o determinare una frazione di biocarburante a norma dei paragrafi 2 o 3. Per i biocarburanti puri l’operatore aereo utilizza un valore standard pari al 100 % della frazione di biomassa. In deroga al primo comma, l’operatore aereo che utilizza carburanti misti per l’aviazione contenenti biocarburanti può scegliere di monitorare il tenore di biocarburanti e quello di carburanti fossili per l’aviazione come flussi di fonti distinti se le prove fornite dai fornitori di carburante lo consentono. 2.   Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, per determinare la frazione di biomassa l’operatore aereo può effettuare delle analisi conformemente agli articoli da 32 a 35, sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici stabiliti in tali articoli, a condizione che il ricorso alla norma e ai metodi di analisi in questione sia approvato dall’autorità competente. Se dimostra all’autorità competente che queste analisi comporterebbero costi sproporzionatamente elevati o che non sono tecnicamente realizzabili, l’operatore aereo può basare la stima del tenore di biocarburante su un bilancio del materiale della miscela di combustibili fossili e biocarburanti acquistati. Se la frazione di biomassa è stata determinata utilizzando l’equilibrio di massa a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, non è necessario dimostrare costi sproporzionatamente elevati né la realizzabilità tecnica. 3.   Se i lotti di biocarburanti acquistati non sono consegnati fisicamente a un aeromobile specifico, l’operatore aereo non ricorre ad analisi per determinare la frazione di biomassa dei carburanti utilizzati. L’operatore aereo può determinare la frazione di biomassa utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biocarburante di un valore energetico equivalente. Articolo 54 bis Disposizioni specifiche per i carburanti ammissibili per l’aviazione 1.   Ai fini dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo commerciale stabilisce, documenta, attua e mantiene una procedura scritta al fine di monitorare qualsiasi quantitativo di carburante puro ammissibile per l’aviazione (in tonnellate) utilizzato per i voli subsonici e ne comunica i quantitativi dichiarati come voce per memoria distinta nella sua comunicazione annuale delle emissioni. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore aereo garantisce che qualsiasi quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato sia certificato conformemente all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 o a un’altra certificazione accettata a norma del regolamento 2023/2405. L’autorità competente può autorizzare l’operatore aereo a utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l’autorità competente corregge di conseguenza i quantitativi verificati dei carburanti puri ammissibili per l’aviazione. 3.   Per i carburanti misti per l’aviazione, l’operatore aereo può considerare il carburante ammissibile per l’aviazione pari a zero e applicare una frazione fossile standard pari al 100 %, o determinare il quantitativo di carburante puro ammissibile per l’aviazione a norma del paragrafo 3 bis. 3bis.   L’operatore aereo determina la quantità di carburante puro ammissibile per l’aviazione come somma dei carburanti alternativi puri ammissibili a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, determinati conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. I carburanti puri ammissibili sono attribuiti a ciascun volo o coppia di aerodromi in conformità dei paragrafi 4 o 5. 4.   Se i carburanti ammissibili per l’aviazione sono consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l’operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che il carburante ammissibile per l’aviazione è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento dell’aeromobile per quel volo. Se sono effettuati vari voli consecutivi senza rifornimento tra l’uno e l’altro, l’operatore aereo ripartisce il quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle loro emissioni calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare. 5.   Se in un aerodromo il carburante ammissibile per l’aviazione non può essere attribuito fisicamente a un volo specifico, l’operatore aereo lo attribuisce ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e ai propri voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva proporzionalmente alle emissioni dei voli in partenza dall’aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare. A tal fine, l’operatore aereo deve dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il carburante ammissibile per l’aviazione è stato consegnato al sistema di rifornimento dell’aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o nei tre mesi precedenti o successivi. 6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5, l’operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dell’autorità competente, che: a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall’aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione; b) il quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e per i voli contemplati dall’articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, non supera il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione acquistato dal quale è sottratto il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione venduto a terzi; c) il rapporto tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e i combustibili fossili attribuiti ai voli, aggregati per coppia di aerodromi, non supera il limite massimo di miscelazione per il tipo di carburante certificato secondo una norma internazionale riconosciuta; d) non ci sono doppi conteggi della stessa quantità di carburante ammissibile per l’aviazione e, in particolare, l’uso del carburante ammissibile per l’aviazione acquistato non è dichiarato in una comunicazione precedente, da un altro operatore aereo o in un altro sistema di fissazione del prezzo del carbonio. Ai fini delle lettere a), b) e c), il carburante eventualmente rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato al 100 % carburante non ammissibile. Per dimostrare la conformità ai requisiti di cui alla lettera d), l’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo.» ; 33) sono inseriti i seguenti articoli 54 ter e 54 quater: « Articolo 54 ter Determinazione della frazione di RFNBO o RCF o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio 1.   L’operatore aereo è tenuto a determinare la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio dei combustibili misti per l’aviazione contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. L’operatore aereo può considerare l’RFNBO, l’RCF o il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio pari a zero e applicare una frazione fossile standard pari al 100 %, o determinare una frazione di RFNBO o RCF o una frazione sintetica a basse emissioni di carbonio a norma dei paragrafi 2 o 3. L’operatore aereo utilizza un valore standard di frazione di RFNBO o RCF pari al 100 % o di frazione sintetica a basse emissioni di carbonio pari al 100 % , a seconda dei casi, per gli RFNBO o RCF puri o per i combustibili sintetici puri a basse emissioni di carbonio. In deroga al primo comma, l’operatore aereo che utilizza carburanti misti per l’aviazione contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio può scegliere di monitorare il tenore di RFNBO o RCF o quello di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio e di altri carburanti fossili per l’aviazione come flussi di fonti distinti se le prove fornite dai fornitori di carburante lo consentono. 2.   Se gli RFNBO, gli RCF o i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l’operatore aereo basa la stima del tenore di RFNBO o RCF o del tenore di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio su un equilibrio di massa a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, che rifletta la miscelazione dei combustibili fossili e degli RFNBO, RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio acquistati. 3.   Se i lotti di RNFBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio acquistati non sono fisicamente consegnati a un aeromobile specifico, l’operatore aereo può determinare la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio utilizzando la documentazione relativa agli acquisti di RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio di un valore energetico equivalente. Articolo 54 quater Condizioni per l’attribuzione di un fattore di emissione pari a zero a biocarburanti, RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio da parte degli operatori aerei 1.   L’operatore aereo può conteggiare la frazione di biomassa di un carburante misto per l’aviazione nella frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui il tenore di biocarburante soddisfa i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5. 2.   L’operatore aereo può conteggiare la frazione di RFNBO o RCF di un carburante misto per l’aviazione nella frazione di RFNBO o RFC con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui il tenore di RFNBO o RCF soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 3. 3.   L’operatore aereo può conteggiare la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio di un carburante misto per l’aviazione nella frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui il tenore di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 4. 4.   L’operatore aereo può dichiarare biocarburanti con fattore di emissione pari a zero, RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui non superano il quantitativo massimo di combustibile utilizzato determinato conformemente all’articolo 53 bis del presente regolamento, per i voli per i quali devono essere restituite quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.» ; 34) all’articolo 55, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all’articolo 53, gli emettitori di entità ridotta e gli operatori aerei con emissioni annue totali inferiori a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE possono stimare il consumo di carburante sulla base della distanza per coppia di aerodromi utilizzando strumenti attuati da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili sul traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.» ; 35) sono inseriti i seguenti articoli 56 bis e 56 ter: « Articolo 56 bis Calcolo del CO2 equivalente per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 1.   L’operatore aereo monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 generati dalle proprie attività effettuate da velivoli dotati di motori a reazione determinando un valore di CO2 equivalente (CO2(e)) per volo. 2.   L’operatore aereo calcola il CO2(e) per volo utilizzando la metrica del potenziale di riscaldamento globale (GWP), in particolare GWP20, GWP50 e GWP100, ottenendo, per ogni volo monitorato, i valori del CO2(e) per i tre orizzonti temporali (20, 50 e 100 anni). 3.   Al fine di perfezionare il GWP di cui al paragrafo 2 per calcolare il CO2(e) per volo, l’operatore aereo utilizza l’efficacia quale definita nel presente regolamento e nel sistema NEATS, a meno che non dimostri all’autorità competente che non è possibile utilizzarla. 4.   Per calcolare il CO2(e) per volo, l’operatore aereo applica un approccio che tenga conto dei seguenti elementi: a) il modulo di consumo del carburante e il modulo di stima delle emissioni, descritti nell’allegato III bis, sezione 3; b) il metodo C, ossia un approccio basato sulle condizioni meteorologiche, e il metodo D, ossia un approccio semplificato basato sulla localizzazione, di cui all’allegato III bis, sezione 4; c) un approccio basato sui valori standard, utilizzato in caso di lacune nei dati, descritto nell’allegato III bis, sezione 5, e nell’allegato III ter. I metodi C e D si basano sui dati in ingresso provenienti dai moduli di cui alla lettera a) del presente paragrafo, sui dati dell’operatore aereo e sui dati meteorologici pertinenti provenienti dall’operatore aereo o da terzi. 5.   Per calcolare il CO2(e) per volo gli operatori aerei usano il metodo C. 6.   In deroga al paragrafo 5, gli emettitori di entità ridotta, quali definiti all’articolo 55, paragrafo 1, possono utilizzare il metodo D. 7.   Per applicare i modelli di calcolo del CO2(e) ai loro voli, gli operatori aerei soddisfano tutte le seguenti condizioni, utilizzando NEATS, a norma dell’allegato III bis, sezione 2, oppure strumenti informatici propri e di terzi, o una combinazione di NEATS e detti strumenti: a) gli strumenti sono conformi alle disposizioni di cui all’allegato III bis, per quanto riguarda il modulo di stima delle emissioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5 di tale allegato; b) qualora siano necessari dati meteorologici arricchiti, quali definiti nell’allegato III bis, gli strumenti utilizzano lo stesso modello numerico di previsione meteorologica (NWP) di riferimento comune e dati meteorologici corrispondenti a quelli forniti tramite NEATS; c) gli strumenti consentono e agevolano, a fini di verifica, l’accesso ai dati monitorati conformemente all’allegato III bis, sezione 4; d) gli strumenti garantiscono che i dati monitorati siano conservati in modo sicuro per almeno due anni, con funzioni di backup e recupero; e) gli strumenti sono conformi ai principi stabiliti dall’articolo 75, paragrafo 1. 8.   Se intende avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7, oltre al modulo di consumo del carburante, l’operatore aereo presenta in primo luogo alla Commissione le loro specifiche tecniche. La Commissione valuta le specifiche e approva gli strumenti che risultano conformi alle disposizioni del presente regolamento. Dopo l’approvazione degli strumenti, l’operatore aereo ne illustra le specifiche tecniche e il flusso di lavoro nel piano di monitoraggio. Articolo 56 ter Monitoraggio dei dati 1.   L’operatore aereo monitora i dati indicati nell’allegato III bis, sezione 4. 2.   I dati monitorati di cui al paragrafo 1 sono ricavati dall’operatore aereo, per esempio tramite il registratore dei dati di volo dell’aeromobile, se disponibile. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’operatore aereo può scegliere di fare affidamento, per il monitoraggio di alcuni o di tutti i dati, su quanto segue: a) fonti terze indipendenti, come Eurocontrol; b) il sistema NEATS, descritto nell’allegato III bis, sezione 2. 4.   Se mancano dati e qualora abbia dimostrato di non essere in grado di ottenere tali dati tramite NEATS o altri metodi, l’operatore aereo usa i valori standard indicati nell’allegato III bis, sezione 5, e nell’allegato III ter. 5.   Gli operatori aerei forniscono al verificatore l’accesso a tutti i dati necessari per la verifica, compresi i dati riservati. Su richiesta dell’operatore aereo, l’autorità competente tratta come riservate le informazioni da questi fornite. 6.   Se NEATS non è disponibile e non è quindi possibile utilizzarlo, l’operatore aereo monitora almeno le informazioni di volo e le caratteristiche dell’aeromobile per ogni volo. In questo caso il calcolo del CO2(e) per volo è effettuato dall’operatore aereo in un secondo momento, e al più tardi una volta che la Commissione mette a disposizione NEATS. 7.   Se non è possibile usare un modello NWP di riferimento comune perché non disponibile su NEATS, l’operatore aereo, in deroga all’articolo 56 bis, paragrafo 5, usa il metodo D. Una volta che il modello NWP di riferimento comune viene reso disponibile, l’operatore aereo usa il metodo opportuno a norma dell’articolo 56 bis, paragrafi 5 e 6. 8.   NEATS deve essere opportunamente aggiornato.» ; 36) l’articolo 58 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il gestore o l’operatore aereo stabilisce, documenta, applica e tiene aggiornate procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e si accerta che la comunicazione annuale delle emissioni stabilita sulla base delle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento.» ; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ogni tappa del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali e agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, che riflette la sequenza e l’interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati, ivi comprese le formule e le tappe per l’aggregazione dei dati pertinenti»; 37) l’articolo 66 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Gestione delle lacune nei dati per la comunicazione delle emissioni»; b) al paragrafo 2, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera il 5 % dei voli annuali dichiarati, l’operatore aereo ne informa l’autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.»; 38) all’articolo 68 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5.   L’operatore aereo presenta all’autorità competente, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, una comunicazione distinta allegata alla comunicazione annuale delle emissioni, riguardante gli effetti annuali del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. 6.   La comunicazione distinta di cui al paragrafo 5 contiene almeno le informazioni specificate nell’allegato X, sezione 2 bis.» ; 39) all’articolo 69, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ogni gestore verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.» ; 40) l’articolo 70 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo e, ove opportuno, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, il verificatore ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall’operatore aereo prima della trasmissione della relazione di verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudenziale delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dell’impianto o dell’operatore aereo. L’autorità competente comunica al gestore o all’operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l’operatore aereo mette tali informazioni a disposizione del verificatore.» ; 41) all’articolo 72, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le emissioni annuali totali di ciascuno dei gas a effetto serra CO2, N2O e PFC e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sono comunicati come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate. Le emissioni annuali totali dell’impianto sono calcolate come la somma dei valori arrotondati per il CO2, l’N2O e i PFC.» ; 42) l’articolo 75 quinquies, paragrafo 3, è così modificato: a) al secondo comma, l’espressione «dalla biomassa» è sostituita dall’espressione «dai combustibili con fattore di emissione pari a zero»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente paragrafo, si applicano l’articolo 38, paragrafo 5, e l’articolo 39 bis, paragrafo 3, a condizione che il soggetto regolamentato disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili con fattore di emissione pari a zero utilizzati per la combustione.»; 43) l’articolo 75 sexies è modificato come segue: a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: a) «soggetto di categoria A, se dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione prima dell’applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e); b) soggetto di categoria B, se dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione prima dell’applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e).»; b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) flussi di combustibili de minimis, nel caso in cui i flussi di combustibili selezionati dal soggetto regolamentato corrispondano collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno prima dell’applicazione del fattore settoriale;»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se le emissioni medie annuali verificate utilizzate per determinare la categoria del soggetto regolamentato di cui al paragrafo 2 non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il soggetto regolamentato, per determinare la categoria di appartenenza, ricorre a una stima prudenziale delle emissioni medie annuali calcolate prima dell’applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero.» ; d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4   bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, prima del 2027 l’autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a classificare sé stesso e ciascun flusso di combustibile sulla base delle emissioni dopo l’applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, se il soggetto regolamentato può dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il fattore settoriale applicato per la classificazione rimarrà rappresentativo negli anni successivi.» ; e) il paragrafo 5 è soppresso; 44) il titolo della sottosezione 4 è sostituito dal seguente: « Trattamento della biomassa, dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, degli RFNBO e degli RCF »; 45) l’articolo 75 quaterdecies è modificato come segue: a) il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti da quanto segue: « Articolo 75 quaterdecies Immissione di flussi di combustibili contenenti biomassa, combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, RFNBO e RCF 1.   Si applicano l’articolo 38, l’articolo 39, paragrafi 1, 3 e 4, e l’articolo 39 bis. A tal fine:»; b) al paragrafo 3, il termine «frazione di biomassa» è sostituito dal termine «frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero»; 46) l’articolo 75 quindecies è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità competente può considerare un soggetto regolamentato come soggetto regolamentato a basse emissioni quando è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione prima dell’applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, erano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 all’anno; b) dal 2031 le emissioni medie annuali di quel soggetto regolamentato riportate nelle comunicazioni delle emissioni sottoposte a verifica nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, calcolate prima dell’applicazione del fattore settoriale e al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, erano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 all’anno; c) se le emissioni medie annuali di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini della lettera a) ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annuali di quel soggetto regolamentato per i cinque anni successivi, calcolate prima dell’applicazione del fattore settoriale e al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, saranno inferiori a 1 000 tonnellate di CO2(e) all’anno.» ; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, prima del 2027 l’autorità competente può considerare un soggetto regolamentato come soggetto regolamentato a basse emissioni sulla base delle emissioni dopo l’applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, se il soggetto regolamentato può dimostrare in modo da essa giudicato soddisfacente che il fattore settoriale applicato per la classificazione rimarrà rappresentativo per gli anni successivi.» ; 47) l’allegato I è così modificato: a) la sezione 1 è così modificata: i) al punto 4), lettera g), l’espressione «dalla biomassa» è sostituita dall’espressione «dai combustibili con fattore di emissione pari a zero»; ii) al punto 7), la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) se applicabile, una descrizione del metodo di stima prudenziale impiegato per determinare la frazione con fattore di emissione pari a zero e la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del CO2 intrinseco o trasferito, in conformità degli articoli 48, 49 o 49 bis;»; iii) il punto 8) è sostituito dal seguente: «(8) una descrizione dettagliata della metodologia per il monitoraggio se il CO2 è chimicamente legato in conformità dell’articolo 49 bis, se del caso sotto forma di descrizione delle procedure scritte applicate, comprendente: a) le procedure per determinare se i prodotti in cui il CO2 è chimicamente legato in modo permanente in conformità dell’articolo 49 bis, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui al regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE e i tipi di utilizzo di tali prodotti; b) una descrizione della metodologia di calcolo per determinare le quantità di CO2 chimicamente legato in modo permanente in conformità dell’articolo 49 bis, paragrafo 2;»; iv) sono inseriti i seguenti punti 9) e 9 bis): «(9) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i flussi di fonti con fattore di emissione pari a zero sono conformi all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 39 bis, paragrafo 3, o all’articolo 39 bis, paragrafo 4; (9 bis) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di biogas con fattore di emissione pari a zero sulla base dei dati relativi all’acquisto conformemente all’articolo 39, paragrafo 4, o i quantitativi di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero conformemente all’articolo 39 bis, paragrafo 5.»; b) la sezione 2 è così modificata: i) il punto 1 è così modificato: — la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare così da mantenere esaustivo l’elenco delle fonti di emissione nell’anno di monitoraggio, al fine di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 degli aeromobili di proprietà e noleggiati;»; — le lettere k), l) e m) sono sostituite dalle seguenti: «k) la conferma del fatto che l’operatore aereo intende avvalersi di uno degli strumenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento, e la conferma del fatto che l’operatore aereo intende avvalersi della semplificazione a norma dell’articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE; l) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per valutare se il biocarburante, l’RFNBO, l’RCF o il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero sono conformi all’articolo 54 quater; m) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di carburanti alternativi per l’aviazione conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, e per garantire che i combustibili puri comunicati soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 53 bis;»; — la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di carburanti ammissibili per l’aviazione a norma dell’articolo 54 bis, paragrafo 3, e per garantire che i carburanti comunicati soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 54 bis, paragrafi 4 e 5;»; — sono inserite le seguenti lettere p) e q): «p) la conferma del fatto che l’operatore aereo effettua voli a norma dell’articolo 56 bis, paragrafo 1; q) la conferma del fatto che l’operatore aereo intende usare solo NEATS per determinare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, o del fatto che intende avvalersi, per tutti o parte dei dati monitorati, di strumenti informatici propri o di terzi di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 7;»; ii) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Ai fini del monitoraggio delle emissioni, per gli operatori aerei che non sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, o che non intendono utilizzare uno degli strumenti menzionati all’articolo 55, paragrafo 2, il piano di monitoraggio contiene le seguenti informazioni:»; iii) è inserito il seguente punto 3: «3. Ai fini del monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, per gli operatori aerei che per determinarli non usano solo NEATS, il piano di monitoraggio contiene le seguenti informazioni, a seconda dei casi: a) una descrizione del modulo di consumo di carburante e del modulo di stima delle emissioni, del modello di calcolo del CO2(e) e degli strumenti informatici associati che l’operatore aereo intende utilizzare; b) una descrizione e un diagramma di flusso che illustrino il processo di monitoraggio dei dati relativi al modello di calcolo del CO2(e) di cui all’allegato III bis, sezione 4; c) una descrizione della procedura scritta volta a garantire che nei modelli di calcolo del CO2(e) in conformità dell’allegato III bis siano inseriti i dati opportuni, e che per ogni volo siano presi in considerazione gli effetti sul clima di tutti gli agenti diversi dal CO2; d) una descrizione della procedura scritta volta a individuare e valutare le lacune nei dati e a colmarle applicando i valori standard di cui all’allegato III bis, sezione 5, e all’allegato III ter.»; c) alla sezione 4, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) Se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i flussi di combustibili con fattore di emissione pari a zero sono conformi all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 39 bis, paragrafo 3 o 4, e, se pertinente, all’articolo 75 quaterdecies, paragrafo 2;»; 48) l’allegato II è così modificato: a) la sezione 1 è così modificata: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la tabella 1 non include attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non viene utilizzato il bilancio di massa di cui all’articolo 25 del presente regolamento, il gestore per tali attività applicherà i livelli elencati nella tabella 1 alla voce “Combustione di combustibili e combustibili usati come elementi in entrata”.»; ii) la tabella 1 è così modificata: — all’undicesima riga, la voce « Raffinazione di petrolio », è sostituita dalla seguente: « Raffinazione di petrolio, di oli vegetali e di oli sintetici »; — alla cinquantunesima riga, la voce « Produzione di alluminio primario » è sostituita dalla seguente: «Produzione di alluminio primario o di allumina»; — alla fine della tabella è aggiunta la riga seguente: «Cattura, trasferimento e stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Bilancio di massa del CO2 trasferito Emissioni convogliate, da fuoriuscite o fuggitive di CO2 trasferito dentro o fuori da un impianto, da un’infrastruttura di trasporto o da un sito di stoccaggio [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % Emissioni di CO2 convogliate, da fuoriuscite o fuggitive Emissioni di CO2 convogliate, da fuoriuscite o fuggitive [t] ± 17,5 % ± 12,5 % ± 7,5 %» b) alla sezione 2.1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se per un combustibile misto o un materiale è determinata una frazione di biomassa, di RFNBO, di RCF o una frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, i livelli definiti si riferiscono al fattore di emissione preliminare. Per i combustibili e i materiali fossili i livelli si riferiscono al fattore di emissione.»; c) la sezione 2.4 è sostituita dalla seguente: «2.4   Livelli applicabili per la frazione di biomassa Livello 1: Il gestore applica un valore tra quelli pubblicati dall’autorità competente o dalla Commissione o i valori determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1. Livello 2: Il gestore applica un metodo di stima approvato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma. Livello 3a: Il gestore applica analisi conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli da 32 a 35. Livello 3b: Nel caso di combustibili derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il gestore può basare questa stima su un bilancio del materiale del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo, come il sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Se il gestore ritiene che la frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, non vengono assegnati livelli per la frazione di biomassa.»; d) è inserita la seguente sezione 2.5: «2.5   Livelli applicabili per la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio Livello 1: Il gestore determina la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio sulla base del sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Se il gestore ritiene che la frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell’articolo 39 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, non vengono assegnati livelli per la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio. » ; e) la sezione 3.1 è così modificata: i) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se per un combustibile misto o un materiale è determinata una frazione di biomassa, di RFNBO, di RCF o una frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, i livelli definiti si riferiscono al tenore di carbonio totale. La frazione di biomassa del carbonio è determinata in base ai livelli definiti nella sezione 2.4. La frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio del carbonio è determinata in base ai livelli definiti nella sezione 2.5 del presente allegato.»; ii) al sottotitolo Livello 2b, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Livello 2b: Il gestore ricava il tenore di carbonio dai fattori di emissione per il combustibile sulla base di uno dei seguenti indicatori surrogati riconosciuti, in associazione con una correlazione empirica determinata almeno una volta all’anno, in conformità degli articoli da 32 a 35:»; f) è aggiunta la seguente sezione 3.4: «3.4   Livelli applicabili per la frazione di RFNBO, di RCF o per la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.5.»; g) alla sezione 4, prima della sezione 4.1 è inserito il paragrafo seguente: «In deroga alle disposizioni della presente sezione e delle sottosezioni seguenti, i gestori possono considerare pari a zero le emissioni di processo dei materiali, purché questi ultimi soddisfino tutte le condizioni seguenti: i) non rientrano nelle definizioni di RFNBO, RCF o combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio; ii) sono stati prodotti in un altro impianto disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE; iii) per produrli, il CO2 era chimicamente legato; iv) l’impianto che ha emesso il CO2 di cui al punto iii) ha dato conto di tale CO2 nella comunicazione annuale delle emissioni; v) non sono conformi alle specifiche dei prodotti elencati nel regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE.»; h) è aggiunta la seguente sezione 4.7: «4.7   Livelli applicabili per la frazione di RFNBO, di RCF o per la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.5 del presente allegato. » ; 49) l’allegato II bis è così modificato: a) alla sezione 2.1, dopo il primo comma è inserito un secondo comma: «Se per un combustibile misto è determinata una frazione di RFNBO, di RCF o una frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, i livelli definiti si applicano al fattore di emissione preliminare.»; b) è inserita la seguente sezione 2.3 bis: «2.3   bis Livelli applicabili per la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio Livello 1: Il gestore determina la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio sulla base del sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Se il gestore ritiene che la frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell’articolo 39 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, non vengono assegnati livelli per la frazione di RFNBO, di RCF o per la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio.»; 50) nell’allegato III, il titolo è sostituito dal seguente: «Metodologie di monitoraggio per le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo (articolo 53)»; 51) sono inseriti i seguenti allegati III bis e III ter: «ALLEGATO III bis Metodologie di monitoraggio per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (articolo 56 bis) 1.   DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 1) “ informazioni di volo”: almeno il nominativo di chiamata di cui all’articolo 51, il giorno e l’ora di partenza e arrivo del volo, espressi in tempo universale coordinato, e i codici ICAO e/o gli identificativi di localizzazione IATA degli aeroporti di partenza e di destinazione del volo che consentono di identificare ogni volo in modo univoco; 2. “informazioni sulla fase di volo”: dati (per esempio posizione 4D dell’aeromobile, afflusso di carburante) suddivisi in base alle fasi di volo effettuate (decollo, salita, crociera ecc.); 3) “inviluppo di volo operativo”: i limiti di altitudine, la velocità dell’aeromobile e il fattore di carico per ciascuna fase di volo; 4) “velocità vera”: la velocità dell’aeromobile rispetto alla massa d’aria attraverso la quale sta volando, espressa in metri al secondo (m/s); 5) “posizione 4D dell’aeromobile”: posizione quadridimensionale dell’aeromobile definita in base alla latitudine, espressa in gradi decimali, alla longitudine, espressa in gradi decimali, e all’altitudine, espressa in altitudine-pressione, in un determinato momento compreso tra l’inizio e la fine del volo; 6) “marcatura temporale”: un’istantanea di dati (per esempio posizione 4D dell’aeromobile, afflusso di carburante) che corrisponde a un determinato momento, espresso in secondi, durante il volo e che deve essere considerata insieme all’intervallo di tempo; 7) “intervallo di tempo”: il tempo, espresso in secondi, che intercorre tra due marcature temporali durante il volo, non superiore a 60 secondi; 8) “ultimo piano di volo”: il piano di volo più recente a disposizione e riconosciuto dal pertinente servizio di navigazione aerea per un determinato volo, prima che abbia luogo. L’ultimo piano di volo può essere il modello di volo tattico regolato (Regulated Tactical Flight Model, RTFM) di Eurocontrol o, in alternativa, il modello di volo tattico pianificato (Filed Tactical Flight Model, FTFM) o un modello equivalente per accuratezza dei dati; 9) “traiettoria di volo percorsa”: la traiettoria seguita dall’aeromobile dal punto di origine (partenza) alla destinazione (arrivo), costituita da tutte le marcature temporali registrate durante il volo. La traiettoria di volo percorsa può essere ricavata dal registratore dei dati di volo o da terzi. Ove possibile, la sua accuratezza dovrebbe essere equivalente a quella del modello di volo tattico aggiornato di Eurocontrol (Current Tactical Flight Model, CTFM); 10) “registratore dei dati di volo”: dispositivo elettronico specializzato installato a bordo dell’aeromobile al fine di registrare diversi parametri ed eventi durante le operazioni di volo. I parametri possono includere i comandi per il controllo di volo, le informazioni sulle prestazioni dell’aeromobile, i dati sul motore e le informazioni di navigazione; 11) “variabili radiative tridimensionali”: una serie di variabili quali la densità del flusso radiativo o la velocità di riscaldamento radiativo, che descrivono il modo in cui l’irraggiamento varia nello spazio, compresa la superficie terrestre e l’atmosfera, e nel tempo; 12) “pressione”: la forza, espressa in Pascal (Pa), esercitata dal peso dell’aria nell’atmosfera sopra un determinato punto in cui si trova l’aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 13) “temperatura dell’aria ambiente”: la temperatura dell’aria, espressa in Kelvin (K), che circonda l’aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 14) “umidità specifica”: la quantità di vapore acqueo per chilogrammo di massa totale dell’aria (kg/kg) che circonda l’aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 15) “atmosfera standard internazionale (ISA)”: uno standard rispetto al quale confrontare l’atmosfera reale in un determinato momento, sulla base dei valori specifici di pressione, densità e temperatura al livello medio del mare, ognuno dei quali diminuisce all’aumentare dell’altitudine; 16) “dati meteorologici di base”: la categoria di informazioni che comprende, per ciascun volo, almeno la pressione, la temperatura dell’aria ambiente e l’umidità specifica, usata nei moduli di consumo del carburante e di stima delle emissioni. In questo caso i valori possono essere stimati, come minimo, tramite correzioni standardizzate e dipendenti dall’altitudine e/o essere basati su osservazioni di terzi dopo che il volo ha avuto luogo; 17) “umidità relativa rispetto al ghiaccio”: la concentrazione di vapore acqueo presente nell’aria, espressa in percentuale, rispetto alla concentrazione al punto di saturazione del ghiaccio; 18) “vento verso est e verso nord”: la velocità orizzontale dell’aria che si sposta verso est o verso nord, espressa in metri al secondo, in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 19) “velocità verticale”: la velocità di movimento dell’aria in direzione ascendente o discendente (espressa in Pa/s), in cui i valori negativi indicano un movimento ascendente. È necessaria per calcolare, ad esempio, l’avvezione e il wind-shear; 20) “contenuto specifico di ghiaccio delle nubi”: la massa delle particelle di ghiaccio presenti nelle nubi per chilogrammo della massa totale di aria umida (kg/kg) che circonda l’aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 21) “geopotenziale”: la forza del campo gravitazionale cui è sottoposto l’aeromobile a diverse altitudini in un determinato momento durante il volo, espressa in metri quadrati al secondo quadrato (m2/s2), tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 22) “radiazione a onde lunghe in uscita”: la quantità totale di radiazioni emessa nello spazio dal sistema Terra-atmosfera, espressa in W/m2, in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 23) “radiazione solare riflessa”: la porzione di luce solare riflessa nello spazio dalla superficie terrestre, dalle nubi, dagli aerosol e da altre particelle atmosferiche, espressa in W/m2, in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 24) “radiazione solare diretta”: la porzione di luce solare che raggiunge la superficie terrestre direttamente dal Sole senza essere dispersa o riflessa dall’atmosfera o dalle nubi, espressa in W/m2, in un determinato momento del volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali; 25) “modello numerico di previsione meteorologica (Numerical Weather Prediction, NWP) di riferimento comune”: sistema computazionale usato in meteorologia che comprende algoritmi e formule matematiche applicati nei software, progettato per simulare e prevedere le condizioni atmosferiche in un determinato intervallo spaziale e temporale (griglia spaziale). Nel caso dei dati meteorologici arricchiti, la Commissione fornisce un modello NWP di riferimento comune tramite NEATS; 26) “dati meteorologici arricchiti”: la categoria di informazioni che comprende, per ciascun volo, la pressione, la temperatura dell’aria ambiente, l’umidità specifica, l’umidità relativa rispetto al ghiaccio, il vento verso est e verso nord, la velocità verticale, il contenuto specifico di ghiaccio delle nubi, il geopotenziale, la radiazione a onde lunghe in uscita, la radiazione solare riflessa e diretta, ricavata da un modello NWP di riferimento comune fornito dalla Commissione tramite NEATS; 27) “identificativo del motore”: l’identificativo unico del motore dell’aeromobile contenuto nella banca dati ICAO sulle emissioni dei motori, o in una banca dati equivalente, che consente di identificare inequivocabilmente i motori dell’aeromobile attraverso elenchi standard riconosciuti a livello internazionale; 28) “massa dell’aeromobile”: la massa, espressa in chilogrammi, dell’aeromobile lungo la traiettoria, calcolata sottraendo dalla massa al decollo il carburante consumato durante il volo in un dato momento. Se la massa dell’aeromobile non è disponibile può essere stimata sulla base della massa al decollo o del fattore di carico, e sulla base dell’afflusso di carburante noto o dell’afflusso di carburante calcolato mediante simulazione delle prestazioni dell’aeromobile usando il modulo di consumo del carburante; 29) “massa al decollo”: la massa dell’aeromobile all’inizio della corsa di decollo, compreso l’intero carico e tutti i passeggeri trasportati in quel momento, espressa in chilogrammi. È usata per stimare la massa dell’aeromobile se quest’ultima non è fornita. Se la massa al decollo non è disponibile può essere stimata sulla base del fattore di carico; 30) “massa massima al decollo”: la massa massima, espressa in chilogrammi, alla quale il pilota dell’aeromobile è autorizzato a decollare, e specificata dal costruttore dell’aeromobile; 31) “massa del carico utile massimo”: massa massima di passeggeri, bagagli e merci, compresi la posta e i bagagli a mano, che l’aeromobile può trasportare. È possibile ricavare i valori della massa del carico utile massimo applicando il modulo di consumo del carburante; 32) “fattore di carico”: il peso dei passeggeri, delle merci e dei bagagli, compresi la posta e i bagagli a mano, espresso come frazione della massa del carico utile massimo. Il fattore di carico è usato per stimare la massa al decollo se quest’ultima non è fornita. Se il fattore di carico non è disponibile, si usa un valore standard prudenziale, conformemente all’allegato III bis, sezione 5; 33) “afflusso di carburante”: la massa di carburante, espressa in chilogrammi, che passa attraverso il sistema di alimentazione dell’aeromobile e nei motori dell’aeromobile ogni secondo durante il volo. Può essere modellizzato durante la pianificazione del volo, misurato durante il volo o stimato mediante il modulo di consumo del carburante; 34) “efficienza del motore dell’aeromobile”: la percentuale di spinta utile generata da un motore dell’aeromobile rispetto all’energia proveniente dal carburante; 35) “prestazioni dell’aeromobile”: la categoria di informazioni che comprende l’afflusso di carburante e l’efficienza del motore dell’aeromobile per tutte le marcature temporali; 36) “rapporto idrogeno/carbonio (H/C) del carburante per volo”: il numero di atomi di idrogeno (H) per atomo di carbonio (C) presente in ogni molecola del carburante usato per ciascun volo; 37) “tenore di aromatici del carburante per ciascun volo”: la percentuale di idrocarburi aromatici presente nel carburante usato per ciascun volo; 38) “caratteristiche del carburante di volo”: la categoria di informazioni che comprende, per ciascun volo, il rapporto idrogeno/carbonio, il tenore di aromatici e il potere calorifico netto del carburante a bordo. 2.   SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEGLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 (NEATS) La Commissione mette il sistema NEATS a disposizione degli operatori aerei, dei verificatori accreditati e delle autorità competenti per agevolare e, per quanto possibile, automatizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. NEATS è conforme ai principi di cui all’articolo 75, paragrafo 1, e offre un’interfaccia utente dedicata e sicura per ciascun operatore aereo, verificatore e autorità competente. Monitoraggio NEATS razionalizza il processo di monitoraggio perché incorpora direttamente o rende accessibili le traiettorie di volo e i dati meteorologici raccolti da terzi, consentendo di ridurre al minimo il monitoraggio da parte degli operatori aerei, che si limitano a monitorare le caratteristiche dell’aeromobile e quelle del carburante, se necessario, definite nell’allegato III bis, sezione 1, o di rendere il monitoraggio completamente automatico, se si usano valori standard. NEATS incorpora i metodi di calcolo del CO2(e) di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 4, del presente regolamento e fornisce un modello NWP di riferimento comune, quando sono necessari dati meteorologici arricchiti (metodo C). In questo modo il calcolo del CO2 (e) per ciascun volo è parte integrante dei dati monitorati. Comunicazione NEATS razionalizza l’esercizio di comunicazione di cui all’articolo 68, paragrafo 5. Lo strumento genera automaticamente la tabella XML di cui all’allegato X, sezione 2 bis, punto (9), alla fine di ciascun anno di comunicazione, riducendo al minimo gli oneri amministrativi associati alla comunicazione. Verifica NEATS razionalizza la verifica e i controlli incrociati effettuati rispettivamente dal verificatore e dall’autorità competente. Il sistema consente di verificare il CO2(e) per ciascun volo, proteggendo nel contempo i dati riservati. Conservazione dei dati NEATS consente di conservare tutti i dati (sia quelli degli operatori aerei che quelli di terzi), codificando in modo sicuro i dati riservati e impedendone la divulgazione, se l’operatore aereo li carica su NEATS identificandoli come riservati. Trasparenza NEATS utilizza modelli all’avanguardia per calcolare il CO2(e) per gli effetti non legati alle emissioni di CO2. Gli operatori aerei possono sviluppare strumenti propri o utilizzare strumenti di terzi, purché rispettino i requisiti stabiliti nel presente allegato. NEATS alimenta un sito Internet pubblico che riassume i dati non riservati e il CO2(e) per ciascun volo e per ciascun operatore aereo. 3.   MODULO DI CONSUMO DEL CARBURANTE E MODULO DI STIMA DELLE EMISSIONI PER GLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 Modulo di consumo del carburante Il modulo di consumo del carburante è basato su un metodo cinetico per la modellizzazione delle prestazioni dell’aeromobile, che consente di prevedere con precisione le traiettorie dell’aeromobile e il relativo consumo di carburante per l’intero inviluppo di volo operativo e in tutte le fasi di un volo. Il modello elabora i fondamenti teorici per calcolare i parametri di prestazione dell’aeromobile, comprese le informazioni su resistenza, portanza, peso, spinta, consumo di carburante e sulla velocità in fase di salita, crociera e discesa, ipotizzando il normale funzionamento dell’aeromobile. I coefficienti specifici per l’aeromobile sono altri dati fondamentali per il calcolo della pianificazione della traiettoria di volo di determinati tipi di aeromobili. Modulo di stima delle emissioni Il modulo di stima delle emissioni consente di calcolare le emissioni di NOx, HC e CO dei motori degli aeromobili mediante equazioni di correlazione senza modelli proprietari di prestazioni degli aeromobili e dei motori e caratterizzazioni proprietarie delle emissioni dei motori. Il modulo applica gli indici di emissioni dallo scarico ricavati dalla certificazione del tipo di motore dell’ICAO in condizioni di riferimento predefinite a terra e stima gli indici corrispondenti durante le condizioni di volo ipotizzando condizioni di atmosfera standard internazionale, usando fattori di correzione per le differenze rispetto alle condizioni di atmosfera standard internazionale di temperatura, pressione e umidità. 4.   MODELLI DI CALCOLO DEL CO2(e) PER GLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 Criteri generali Nei modelli di calcolo del CO2(e) l’operatore aereo prende in considerazione gli effetti sul clima di tutti gli agenti diversi dal CO2 per ogni volo, comprese le traiettorie di volo (piano di volo e traiettorie di volo percorse), e le caratteristiche dell’aeromobile e del carburante di volo. Le emissioni di ciascun volo sono considerate emissioni impulsive. I modelli di calcolo del CO2(e) sono applicati usando i dati sulle emissioni dell’aeromobile dipendenti dalla traiettoria di volo per calcolare tutti gli elementi seguenti: a) modifiche della composizione; b) evoluzione temporale della forzatura radiativa causata da modifiche della composizione; c) variazioni della temperatura in prossimità della superficie causate dalle emissioni dell’aeromobile dipendenti dalla traiettoria di volo. L’applicazione dei modelli non deve richiedere ingenti oneri amministrativi e di calcolo affinché sia fattibile per tutti i portatori di interessi. I modelli devono essere trasparenti e adatti all’uso operativo. A seconda del modello vi sono due tipi di elenchi di requisiti: Metodo C L’approccio basato sulle condizioni meteorologiche considera gli effetti dettagliati sul clima di tutte le emissioni dell’aeromobile diverse dal CO2 in un luogo e un momento specifici, tenendo conto delle informazioni sulle condizioni meteorologiche correnti al fine di calcolare traiettorie quadridimensionali ottimizzate dal punto di vista climatico per la pianificazione dei singoli voli. Per stabilire con dettaglio gli effetti sul clima considerando le condizioni atmosferiche correnti, i modelli devono esplicitamente prendere in considerazione vari aeromobili, vari tipi di propulsione e varie caratteristiche del carburante. È necessario includere le stime relative agli effetti sul clima dovuti alla formazione e al ciclo di vita della scia di condensazione per i singoli voli, così come i tempi di permanenza delle emissioni di H2O e NOx e il loro impatto sulla composizione atmosferica. Per poter fornire informazioni avanzate da usare nella pianificazione giornaliera dei voli, i modelli devono essere efficienti dal punto di vista computazionale. Ciascun operatore aereo monitora i dati seguenti per ogni volo: a) informazioni di volo; b) traiettoria di volo, equivalente almeno all’ultimo piano di volo; c) dati meteorologici arricchiti; d) caratteristiche dell’aeromobile; e) informazioni sulle prestazioni dell’aeromobile (facoltativo). È preferibile usare l’afflusso di carburante previsto per allinearsi ai dati disponibili dell’ultimo piano di volo; f) caratteristiche del carburante di volo. Metodo D Nell’approccio semplificato basato sulla localizzazione l’operatore aereo usa uno o più modelli di risposta climatica per stimare l’impatto di tutti gli effetti non legati alle emissioni di CO2 per ciascun volo su base climatologica. Gli strumenti devono essere usati per valutare i benefici climatici delle opzioni generali di rotta, tenendo conto delle differenze generali tra gli aeromobili, i tipi di propulsione e le caratteristiche del carburante tramite le loro parametrizzazioni fisiche. Il CO2(e) calcolato con l’approccio semplificato basato sulla localizzazione deve compensare le eventuali deviazioni significative dei singoli voli nell’arco di un periodo più lungo. I modelli dovrebbero garantire un minore fabbisogno di dati e una minore complessità di calcolo e gestione rispetto ai modelli basati sulle condizioni meteorologiche. In deroga al metodo C, gli emettitori di entità ridotta, quali definiti all’articolo 55, paragrafo 1, possono monitorare i dati seguenti per ciascun volo: a) informazioni di volo; b) traiettoria di volo, equivalente alla traiettoria di volo percorsa; c) dati meteorologici di base; d) caratteristiche dell’aeromobile; e) informazioni sulle prestazioni dell’aeromobile durante il volo (facoltativo); f) caratteristiche del carburante di volo (facoltativo). 5.   USO DI VALORI STANDARD PER GLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 Fatto salvo ulteriore esame da parte dell’autorità competente e della Commissione, l’uso di valori standard comporta sempre una quantità superiore di CO2(e) per ciascun volo rispetto a quella che si ottiene con il monitoraggio dei dati. 1. Traiettoria di volo: a) ai fini dell’applicazione del metodo C, occorre fornire l’ultimo piano di volo. Se il modello RTFM o un modello equivalente non è disponibile, si usa come standard il modello FTFM o un modello equivalente. In tal caso, se non sono disponibili dati derivanti da una marcatura temporale, è possibile calcolare la traiettoria mediante interpolazione lineare dei dati misurati derivanti dai due tempi di misurazione più vicini prima e dopo la marcatura temporale in esame, nella stessa fase di volo, a condizione che ne risulti una traiettoria di volo omogenea per la fase di volo in questione, in particolare la fase di crociera; b) ai fini dell’applicazione del metodo D: i) deve essere sempre fornita la traiettoria di volo percorsa. Se il CTFM o un modello equivalente non è disponibile, è possibile usare il modello RTFM o il modello FTFM; ii) se non sono disponibili dati derivanti da una marcatura temporale, è possibile calcolare la traiettoria mediante interpolazione lineare dei dati misurati derivanti dai due tempi di misurazione più vicini prima e dopo la marcatura temporale in esame, nella stessa fase di volo, a condizione che ne risulti una traiettoria di volo omogenea per la fase di volo in questione, in particolare la fase di crociera. 2. Caratteristiche dell’aeromobile: a) identificativo del motore: se non è fornito alcun identificativo del motore o identificativo equivalente, si utilizzano valori standard prudenziali per ciascun tipo di aeromobile, ai sensi dell’allegato III ter; b) massa dell’aeromobile: se la massa dell’aeromobile non è fornita, l’operatore aereo può simularla usando la massa al decollo. Se né la massa dell’aeromobile né la massa al decollo sono disponibili, è possibile usare il fattore di carico per stimare la massa al decollo. Se non è fornito un fattore di carico, si utilizza un valore standard pari a 1. 3. Prestazioni dell’aeromobile: afflusso di carburante: se l’afflusso di carburante non è fornito dal registratore dei dati di volo, l’operatore aereo può ricavarlo con altri mezzi nel rispetto dell’allegato III bis, sezione 1, che definisce l’afflusso di carburante, tenendo conto della spinta che dipende dalla massa dell’aeromobile e dalla velocità vera. 4. Caratteristiche del carburante di volo: se non sono fornite le caratteristiche relative al carburante di volo, si ipotizzano i limiti superiori del carburante JET A-1 in conformità della specifica standard ASTM per i carburanti per l’aviazione per motori a turbina (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel): a) tenore di aromatici: 25 % del volume; b) zolfo: 0,3 % della massa; c) naftalene: 3,0 % del volume; ALLEGATO III ter Identificativi standard prudenziali del motore per tipo di aeromobile ICAO Primo identificativo unico A148 13ZM003 A19N 01P22PW163 A20N 01P22PW163 A21N 01P20CM132 A306 1PW048 A30B 1GE007 A310 1PW027 A318 7CM049 A319 1IA001 A320 1IA001 A321 3IA008 A332 4PW067 A333 4PW067 A337 3RR029 A338 04P24RR146 A339 02P23RR141 A343 2CM015 A346 8RR045 A358 01P18RR125 A359 01P21RR125 A35K 01P21RR125 A388 9EA001 A3ST 1GE021 AN72 1ZM001 B38M 01P20CM138 B39M 01P20CM138 B463 1TL003 B701 1PW001 B703 1PW001 B721 1PW008 B731 01P20CM138 B732 1PW008 B733 1CM007 B734 1CM007 B735 1CM007 B736 3CM031 B737 2CM015 B738 2CM015 B739 3CM034 B741 8PW088 B742 1RR011 B743 1PW029 B744 1RR010 B748 13GE157 B74S 8PW088 B752 1RR011 B753 3RR034 B762 1PW026 B763 5GE085 B764 5GE085 B772 3GE060 B773 2RR024 B77L 01P21GE217 B77W 01P21GE217 B778 01P21GE217 B779 01P21GE217 B788 02P23RR138 B789 02P23RR138 B78X 02P23RR138 BCS1 16PW111 BCS3 16PW111 C550 1PW037 C560 1PW037 C650 1AS002 C680 7PW077 C68A 7PW077 C700 01P18HN013 C750 6AL024 CL30 11HN003 CL35 01P14HN011 CL60 10GE130 CRJ2 01P05GE189 CRJ7 01P11GE202 CRJ9 01P08GE190 CRJX 01P08GE193 E135 01P10AL033 E145 6AL006 E170 01P08GE197 E190 10GE130 E195 10GE130 E290 04P20PW200 E295 04P20PW201 E35L 6AL006 E545 11HN003 E550 01P14HN016 E55P 01P14HN016 E75L 01P08GE197 E75S 01P08GE197 F100 1RR020 F2TH 01P07PW146 F900 1AS001 FA10 1AS002 FA50 1AS002 FA7X 03P16PW192 FA8X 03P15PW193 G280 01P11HN012 GA5C 01P22PW142 GA6C 01P22PW141 GALX 7PW077 GL5T 4BR004 GL7T 21GE185 GLEX 4BR004 GLF4 11RR048 GLF5 4BR004 GLF6 4BR004 H25B 1AS001 H25C 7PW077 HA4T 01P07PW146 IL62 1KK001 IL86 1KK003 LJ35 1AS001 LJ45 1AS002 LJ55 1AS002 MD11 5GE085 MD90 1IA001 RJ85 1TL004 SU95 01P11PJ004 T154 1KK001 52) l’allegato IV è così modificato: a) il titolo della sezione 2 è così modificato: «RAFFINAZIONE DI PETROLIO, DI OLI VEGETALI E DI OLI SINTETICI, PRESENTE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE»; b) la sezione 5 è così modificata: (1) il titolo della sezione 5 è sostituito dal seguente: «PRODUZIONE DI FERRO E ACCIAIO, PRESENTE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE»; (2) alla sezione 5, lettera B, primo comma, il termine «ghisa» è sostituito da «ferro»; c) alla sezione 6, lettera A, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il gestore non applica le disposizioni della presente sezione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di ferro e acciaio nonché di alluminio primario.»; d) la sezione 7 è così modificata: i) il titolo è sostituito dal seguente: «EMISSIONI DI CO2 DERIVANTI DALLA PRODUZIONE O DALLA LAVORAZIONE DI ALLUMINIO PRIMARIO O DI ALLUMINA, PRESENTE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE»; ii) alla lettera A, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il gestore applica le disposizioni della presente sezione al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di allumina (Al2O3), dalla produzione di elettrodi per la fusione di alluminio primario, compresi gli impianti indipendenti per la produzione di tali elettrodi, e dal consumo di elettrodi nel corso dell’elettrolisi. Il gestore prende in considerazione quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustibili per la produzione di calore o vapore, produzione di Al2O3, produzione di elettrodi, riduzione di Al2O3 durante l’elettrolisi correlata al consumo di elettrodi, e impiego di soda o altri carbonati per lo scrubbing dei gas di scarico.»; e) alla sezione 10, lettera A, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se nei processi di depurazione sono usati la calce viva e il CO2 derivante dal calcare, il CO2 si considera emesso, a meno che non sia legato in un prodotto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 bis, paragrafo 1.»; f) alla sezione 17, lettera B, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il CO2 derivante dalla produzione di ammoniaca è utilizzato come carica per la produzione di urea o di altre sostanze chimiche, o è trasferito fuori dall’impianto ai fini di un uso non previsto dall’articolo 49, paragrafo 1, la quantità corrispondente di CO2 è considerata emessa dall’impianto che produce il CO2, a meno che il CO2 non sia legato in un prodotto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 bis, paragrafo 1.»; g) la sezione 20 è così modificata: i) alla lettera A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «(b) materie prime, compresi i gas di sfiato della calcinazione del calcare; (c) effluenti gassosi prodotti nelle fasi di lavaggio o filtrazione successive alla carbonatazione.»; ii) la lettera B è sostituita dalla seguente: «B.   Norme di monitoraggio specifiche Le emissioni derivanti da processi di combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi, sono monitorate conformemente alla sezione 1. Le emissioni di processo derivanti da componenti e additivi presenti nelle materie prime sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II. Il CO2 intermedio usato per la produzione di soda si considera emesso dall’impianto che produce il CO2, a meno che il CO2 non sia legato in un prodotto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 bis, paragrafo 1.»; h) la sezione 21 è così modificata: i) alla lettera A, il primo comma è sostituito dal seguente: «La cattura di CO2 è effettuata da un impianto ad hoc che riceve il CO2 trasferito da un altro o altri impianti oppure è effettuata dallo stesso impianto che svolge le attività da cui provengono le emissioni di CO2 catturate nell’ambito della medesima autorizzazione a emettere gas serra. Tutte le parti di un impianto destinate alla cattura di CO2, al trasferimento a un’infrastruttura di trasporto di CO2 o a un sito per lo stoccaggio geologico delle emissioni di gas a effetto serra da CO2, compresi eventuali impianti ausiliari collegati funzionalmente, quali stazioni di stoccaggio intermedio di CO2, centrali di spinta, stazioni di liquefazione, di gassificazione, di depurazione o riscaldatori, devono essere inserite nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e considerate nel relativo piano di monitoraggio. Qualora l’impianto effettui altre attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, le emissioni causate da tali attività sono monitorate conformemente alle altre sezioni pertinenti del presente allegato.»; ii) la lettera B è sostituita dalla seguente: «B.   Determinazione delle quantità di CO2 trasferite ed emesse B.1.   Quantificazione a livello dell’impianto Il gestore calcola le emissioni tenendo conto delle potenziali emissioni di CO2 dovute a processi generatori di emissioni in atto nell’impianto come pure del quantitativo di CO2 catturato e trasferito all’infrastruttura di trasporto, applicando la seguente formula: dove: Eimpianto di cattura = totale delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto di cattura; Tentrata = quantitativo di CO2 trasferito all’impianto di cattura, determinato sulla base di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o sulla base di una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 40 a 46 e all’articolo 49; Esenza cattura = emissioni dell’impianto ipotizzando che il CO2 non sia stato catturato, ovvero la somma delle emissioni derivanti da tutte le altre attività dell’impianto, monitorate in conformità delle sezioni pertinenti dell’allegato IV, compreso il metodo B di cui alla sezione 22 dell’allegato IV per eventuali impianti ausiliari collegati funzionalmente; Tper stoccaggio = quantitativo di CO2 trasferito a un’infrastruttura di trasporto o a un sito di stoccaggio, determinato sulla base di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o sulla base di una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 40 a 46 e all’articolo 49. Nei casi in cui la cattura di CO2 è effettuata dallo stesso impianto da cui ha origine il CO2 catturato, il valore Tentrata usato dal gestore è pari a zero. Nel caso di impianti di cattura autonomi, i gestori tengono conto di quanto segue: a) il gestore considera che Esenza cattura rappresenta il quantitativo di emissioni derivanti da fonti diverse dal CO2 trasferito all’impianto per cattura. Il gestore determina tali emissioni conformemente al presente regolamento; b) in deroga alla metodologia di monitoraggio descritta nella presente sezione, il gestore può monitorare le emissioni dell’impianto usando il metodo B descritto nella sezione 22 dell’allegato IV. Nel caso di impianti di cattura autonomi, il gestore dell’impianto che trasferisce il CO2 all’impianto di cattura deduce il quantitativo Tentrata dalle emissioni del suo impianto, sulla base di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o sulla base di una metodologia fondata su misure conformemente all’articolo 49. B.2.   Determinazione del CO2 trasferito Ogni gestore determina il quantitativo di CO2 trasferito da e verso l’impianto di cattura sulla base di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o sulla base di una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 40 a 46 e all’articolo 49.»; i) la sezione 22 è sostituita dalla seguente: «22.   DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DERIVANTI DAL TRASPORTO DI CO2 FINALIZZATO ALLO STOCCAGGIO GEOLOGICO IN UN SITO AUTORIZZATO A NORMA DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE A.   Campo di applicazione I confini relativi al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni derivanti dal trasporto di CO2 sono indicati nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell’infrastruttura di trasporto, ivi compresi tutti gli impianti ausiliari collegati funzionalmente all’infrastruttura di trasporto, come le stazioni di stoccaggio intermedio di CO2, le centrali di spinta, le stazioni di liquefazione, di gassificazione o di depurazione o i riscaldatori. Ciascuna infrastruttura di trasporto presenta quantomeno un punto iniziale e un punto finale, ciascuno connesso con altri impianti o altre infrastrutture di trasporto di CO2 che effettuano una o più delle seguenti attività: cattura, trasporto o stoccaggio geologico di CO2. I punti iniziali e finali possono essere fissati in corrispondenza di ramificazioni dell’infrastruttura di trasporto e di confini transnazionali. I punti iniziali e finali, come pure gli impianti o le infrastrutture di trasporto di CO2 cui sono connessi, devono essere riportati nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra. Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 prende in considerazione quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustione e altri processi negli impianti collegati funzionalmente con l’infrastruttura di trasporto, ivi comprese le centrali di spinta e le stazioni di liquefazione; unità di combustione, comprese le unità di combustione interna nei veicoli adibiti al trasporto di CO2, nella misura in cui le emissioni non sono soggette agli obblighi di restituzione relativi alle attività elencate nell’allegato I o III della direttiva 2003/87/CE nello stesso anno di comunicazione; emissioni fuggitive dall’infrastruttura di trasporto; emissioni convogliate dall’infrastruttura di trasporto; emissioni dovute a fuoriuscite accidentali dall’infrastruttura di trasporto. Il CO2 trasportato per uno scopo diverso dallo stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE non rientra nei confini relativi al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni da parte dell’infrastruttura di trasporto di CO2. Nei casi in cui la stessa infrastruttura è usata per il trasporto di CO2 per molteplici scopi, tra cui lo stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, e non è possibile distinguere le diverse partite, il gestore dell’infrastruttura di trasporto ne fa menzione nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e stabilisce un metodo per registrare e documentare i volumi di CO2 trasportato per scopi diversi dallo stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE. Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 monitora le emissioni derivanti dal volume totale di CO2 trasportato ma comunica come emessa la quota di emissioni corrispondente al volume di CO2 trasportato per essere stoccato in un deposito geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE sul volume totale del CO2 trasportato. B.   Metodi di quantificazione per il CO2 Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 determina le emissioni sulla base di uno dei seguenti metodi: a) metodo A (bilancio di massa complessivo di tutti i flussi in entrata e uscita) descritto nella sottosezione B.1; b) metodo B (monitoraggio delle singole fonti di emissioni) descritto nella sottosezione B.2. Il gestore applica il metodo B, a meno di non poter dimostrare all’autorità competente che l’applicazione del metodo A permette di ottenere risultati più affidabili e di ridurre l’incertezza riguardo alle emissioni globali, utilizzando le migliori tecnologie e conoscenze disponibili al momento della presentazione della domanda di autorizzazione a emettere gas serra e dell’approvazione del piano di monitoraggio, senza che ciò comporti costi sproporzionatamente elevati. Qualora applichi il metodo B, il gestore deve dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che l’incertezza complessiva relativa al livello annuale di emissioni di gas a effetto serra per la sua infrastruttura di trasporto non è superiore al 7,5 %. Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 che utilizza il metodo B non aggiunge al proprio livello calcolato di emissioni il CO2 ricevuto da un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 autorizzato ai sensi della direttiva 2003/87/CE e non sottrae dal proprio livello calcolato di emissioni il CO2 trasferito a un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2autorizzato a norma della medesima direttiva. Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2, con cadenza perlomeno annuale, utilizza il metodo A per convalidare i risultati del metodo B. Per tale convalida, il gestore può utilizzare livelli più bassi per il metodo A. B.1.   Metodo A Il gestore calcola le emissioni sulla base della seguente formula: Emissioni [t CO2]=Einfrastruttura di trasporto + ∑iTIN,i – ∑iTOUT,i– ΔEin transito dove: Emissioni = emissioni di CO2 totali dell’infrastruttura di trasporto [t CO2]; Einfrastruttura di trasporto = quantitativo di CO2 [t CO2] proveniente dall’attività propria dell’infrastruttura di trasporto, ossia emissioni derivanti non dal CO2 trasportato, ma dalla combustione o da altri processi collegati funzionalmente all’infrastruttura di trasporto, monitorate conformemente alle pertinenti sezioni dell’allegato IV; TIN,i = quantitativo di CO2 trasferito all’infrastruttura di trasporto nel punto di ingresso i, determinato sulla base di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o sulla base di una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 40 a 46 e all’articolo 49; TOUT,i = quantitativo di CO2 trasferito fuori dall’infrastruttura di trasporto al punto di uscita i, determinato sulla base di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o sulla base di una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 40 a 46 e all’articolo 49; ΔEin transito = quantitativo di CO2 trasferito all’infrastruttura di trasporto nel punto di ingresso i, che non è trasferito a un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 nello stesso periodo di comunicazione ma entro il termine indicato all’articolo 49, paragrafo 7, nell’anno successivo al periodo di comunicazione. I quantitativi corrispondenti non sono presi in considerazione per TOUT,i per il periodo di comunicazione successivo. B.2.   Metodo B Il gestore calcola le emissioni tenendo conto di tutti i processi generatori di emissioni in atto nell’impianto come pure del quantitativo di CO2 catturato e trasferito all’infrastruttura di trasporto, applicando la seguente formula: Emissioni [t CO2] = Efuggitive+ Econvogliate + Efuoriuscite + Einfrastruttura di trasporto dove: Emissioni = emissioni di CO2 totali dell’infrastruttura di trasporto [t CO2]; Efuggitive = quantitativo di emissioni fuggitive [t CO2] provenienti dal CO2 che transita nell’infrastruttura di trasporto, ad esempio da sigilli, valvole, stazioni intermedie di compressione e impianti di stoccaggio intermedio; Econvogliate = quantitativo di emissioni convogliate [t CO2] provenienti dal CO2 che transita nell’infrastruttura di trasporto; Efuoriuscite = quantitativo di CO2 [t CO2] che transita nell’infrastruttura di trasporto e che fuoriesce a seguito del malfunzionamento di uno o più componenti della stessa; Einfrastruttura di trasporto = quantitativo di CO2 [t CO2] proveniente dall’attività propria dell’infrastruttura di trasporto, ossia emissioni derivanti non dal CO2 trasportato, ma dalla combustione o da altri processi collegati funzionalmente all’infrastruttura di trasporto, monitorate conformemente alle pertinenti sezioni dell’allegato IV; B.2.1.   Emissioni fuggitive provenienti dall’infrastruttura di trasporto Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 considera le emissioni fuggitive provenienti da almeno uno dei seguenti tipi di apparecchiature: a) sigilli; b) dispositivi di misura; c) valvole; d) stazioni intermedie di compressione; e) impianti di stoccaggio intermedio, compresi quelli montati su veicoli adibiti al trasporto di CO2. Alla prima messa in esercizio e, al più tardi, alla fine del primo anno di comunicazione relativa all’infrastruttura in esercizio, il gestore determina i tassi medi di emissione ER (espressi in g CO2/unità di tempo) per apparecchiatura e per occorrenza che possono dar luogo a emissioni fuggitive. Al massimo ogni cinque anni il gestore riesamina questi tassi alla luce delle migliori tecniche e conoscenze disponibili. Il gestore calcola le emissioni fuggitive moltiplicando il numero di apparecchiature in ciascuna categoria per il tasso di emissione e addizionando i risultati ottenuti per le singole categorie, come mostrato nell’equazione seguente: Il numero di occorrenze (Noccur) è il numero delle apparecchiature per categoria moltiplicato per il numero di unità temporali per anno. B.2.2.   Emissioni da fuoriuscite Il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 dimostra l’integrità del sistema utilizzando dati (spazio-temporali) rappresentativi della temperatura e della pressione. Se dai dati emerge che si è verificata una fuoriuscita, il gestore calcola il quantitativo di CO2 emesso mediante un’adeguata metodologia documentata nel piano di monitoraggio, sulla base degli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche, anche utilizzando le differenze di temperatura e pressione rispetto ai valori medi di temperatura e pressione che caratterizzano un sistema integro. B.2.3.   Emissioni convogliate Nel piano di monitoraggio il gestore dell’infrastruttura di trasporto di CO2 presenta un’analisi relativa alle situazioni che potrebbero determinare emissioni convogliate, anche per ragioni di manutenzione o in casi di emergenza, e illustra un’adeguata metodologia documentata per calcolare il quantitativo di CO2 convogliato, sulla base degli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche.»; j) la sezione 23 è così modificata: i) alla lettera A, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’autorità competente definisce i confini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni derivanti dallo stoccaggio geologico di CO2 sulla base della delimitazione del sito e del complesso di stoccaggio, specificata nell’autorizzazione a norma della direttiva 2009/31/CE, nonché di tutti gli impianti ausiliari collegati funzionalmente al complesso di stoccaggio, come le stazioni di stoccaggio intermedio di CO2, le centrali di spinta, le stazioni di liquefazione, di gassificazione o di depurazione o i riscaldatori. Qualora nel complesso di stoccaggio siano individuate fuoriuscite che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d’acqua, il gestore esegue tutte le azioni seguenti: a) notifica il fatto all’autorità competente: b) inserisce la fuoriuscita come flusso di fonti o fonte di emissione del rispettivo impianto; c) monitora e comunica le emissioni.»; ii) alla lettera B, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il gestore dell’attività di stoccaggio geologico non aggiunge al proprio livello calcolato di emissioni il CO2 ricevuto da un altro impianto e non sottrae dal proprio livello calcolato di emissioni il CO2 destinato allo stoccaggio geologico nel sito di stoccaggio o trasferito a un altro impianto. Il gestore monitora le emissioni provenienti da impianti ausiliari collegati funzionalmente al complesso di stoccaggio in conformità della sezione 22 dell’allegato IV.»; iii) alla lettera B.1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il gestore determina il valore V CO2 alla stregua di uno o più flussi di fonti come in una metodologia di bilancio di massa conformemente all’articolo 25 o applicando una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 41 a 46. In deroga alla prima frase e previa approvazione dell’autorità competente, il gestore può inserire nel piano di monitoraggio una metodologia adeguata per calcolare il valore V CO2 secondo gli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche, nel caso in cui l’applicazione delle metodologie di monitoraggio di cui alla prima frase generi costi sproporzionatamente elevati, o se il gestore riesce a dimostrare che la metodologia basata sugli orientamenti dell’industria sulle migliori pratiche consente di determinare i quantitativi con almeno la stessa accuratezza delle metodologie fondate su misure.»; iv) al punto B.2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il gestore considera almeno le seguenti potenziali fonti di emissione aggiuntive derivanti dal recupero avanzato di idrocarburi:»; 53) l’allegato V è così modificato: a) la tabella 1 è così modificata: i) alla dodicesima riga, la voce «Raffinazione di petrolio», è sostituita dalla seguente: « Raffinazione di petrolio, di oli vegetali e di oli sintetici »; ii) alla ventisettesima riga, la voce «Produzione di alluminio primario» è sostituita dalla seguente: « Produzione di alluminio primario o di allumina »; iii) alla fine della tabella sono aggiunte le righe seguenti: «Cattura, trasferimento e stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Bilancio di massa del CO2 trasferito 2 n.d. n.d. 2 n.d. n.d. Emissioni di CO2 convogliate, da fuoriuscite o fuggitive 2 n.d. n.d. 2 n.d. n.d.» 54) nella tabella dell’allegato VII, dopo la seconda riga, «Gas naturale», sono aggiunte le righe seguenti: «CO2 trasferito Almeno ogni settimana Effluenti gassosi ai fini dell’articolo 43, paragrafo 4 Ogni 50 000 tonnellate di CO2 totale, ma almeno una volta al mese» 55) l’allegato IX è così modificato: a) la sezione 2 è così modificata: i) il titolo è sostituito dal seguente: « Elementi specifici per impianti fissi »; ii) al punto 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per la produzione di alluminio primario o di allumina, gli elementi aggiuntivi seguenti:»; iii) al punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i dati sulla pressione e la temperatura relativi all’infrastruttura di trasporto aggregati in modo significativo;»; iv) è inserito il seguente punto 8: «(8) Per il CO2 chimicamente legato in modo permanente, se del caso, gli elementi aggiuntivi seguenti: a) la documentazione del quantitativo di CO2 chimicamente legato in modo permanente; b) i tipi, i quantitativi e gli usi dei prodotti nei quali il CO2 era chimicamente legato.»; b) la sezione 3 è così modificata: i) il punto 4 è sostituito dal seguente: «(4) ai fini del monitoraggio delle emissioni, la documentazione sul metodo adottato in caso di lacune dei dati se applicabile, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati, i dati utilizzati per colmarle ove ne siano state rilevate e, se il numero di voli con lacune nei dati ha superato il 5 % dei voli oggetto di comunicazione, i motivi alla base di tali lacune e la documentazione concernente gli interventi correttivi adottati;»; ii) sono inseriti i seguenti punti 5 e 6: «5) ai fini del monitoraggio e della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, tutti i dati monitorati dall’operatore aereo a norma dell’articolo 56 ter, paragrafo 2, se tali dati sono utilizzati per calcolare il CO2(e) per volo conformemente al metodo di cui all’articolo 56 bis; 6) ai fini del monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e se l’operatore aereo non utilizza il sistema NEATS, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati e gli opportuni valori standard di cui all’allegato III bis, sezione 5, e all’allegato III ter utilizzati per colmarle.»; 56) l’allegato X è così modificato: a) la sezione 1 è così modificata: i) il titolo è sostituito dal seguente: « Comunicazioni delle emissioni annue degli impianti fissi »; ii) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le emissioni totali espresse in t CO2(e), compreso il CO2 proveniente dai flussi di fonti da biomassa non conformi all’articolo 38, paragrafo 5, o dai flussi di fonti di RFNBO o RCF non conformi all’articolo 39 bis, paragrafo 3, o da flussi di fonti di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio non conformi all’articolo 39 bis, paragrafo 4; » ; iii) al punto 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i fattori di emissione, espressi conformemente alle disposizioni dell’articolo 36, paragrafo 2; la frazione di biomassa; la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e i fattori di ossidazione e di conversione, indicati sotto forma di frazioni adimensionali;»; iv) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) Nel caso in cui si applichi una metodologia basata sul bilancio di massa, il flusso di massa e il tenore di carbonio per ciascun flusso di fonti da e verso l’impianto; la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e il potere calorifico netto, se del caso;»; v) al punto 8, le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «a) i quantitativi di biomassa e di biomassa con fattore di emissione pari a zero combusta, i quantitativi di RFNBO o RCF e di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero combusti, o i quantitativi di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio e di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero combusto, espressi in TJ, o utilizzati nei processi, espressi in t o Nm3; b) le emissioni di CO2 da biomassa e da biomassa con fattore di emissione pari a zero, da RFNBO o RCF e da RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, da combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio e da combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, espresse in t CO2, se le emissioni sono determinate con la metodologia fondata su misure; c) un dato surrogato per il potere calorifico netto dei flussi di fonti da biomassa, da RFNBO o RCF o da combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio usati come combustibili, se del caso; d) le emissioni, le quantità e il valore energetico dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi combusti, degli RFNBO o degli RCF combusti o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio combusti, espressi in t e TJ, e informazioni sulla conformità dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi con fattore di emissione pari a zero, degli RFNBO o degli RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 39 bis, paragrafo 3, o all’articolo 39 bis, paragrafo 4; e) il CO2 o l’N2O trasferito a un impianto o ricevuto da un impianto, e l’eventuale CO2 in transito qualora siano applicabili l’articolo 49 o l’articolo 50, espresso in t CO2 (e);»; vi) al punto 8, sono inserite le seguenti lettere i) e j): «i) la quantità di CO2 chimicamente legato in un prodotto ai sensi dell’articolo 49 bis, paragrafo 1, espresso in t CO2; j) i tipi e le quantità di prodotti nei quali il CO2 era chimicamente legato ai sensi dell’articolo 49 bis, paragrafo 1, espressi in t di prodotto;»; vii) al punto 9, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) se pertinente, un dato surrogato per il valore energetico dei combustibili e dei materiali fossili, dei combustibili e dei materiali da biomassa e degli RFNBO, degli RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.»; b) la sezione 2 è così modificata: i) i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «(8) massa del combustibile puro (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati, comprese le informazioni su tutto quanto segue: a) se il carburante alternativo per l’aviazione ha un fattore di emissione pari a zero in conformità dell’articolo 54 quater; b) se il carburante è ammissibile per l’aviazione; c) per i carburanti ammissibili per l’aviazione, il tipo di carburante definito all’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE; (9) le emissioni totali di CO2, espresse in tonnellate di CO2 utilizzando il fattore di emissione preliminare nonché il fattore di emissione, disaggregate per Stato membro di partenza e di arrivo;»; ii) il punto 12 è sostituito dal seguente: «(12) voci per memoria: a) quantità di carburanti alternativi per l’aviazione utilizzata durante l’anno di comunicazione (in tonnellate) riportata per tipo di carburante, ed eventuale conformità dei carburanti in questione all’articolo 54 quater; b) potere calorifico netto dei carburanti alternativi;»; iii) il punto 13 è sostituito dal seguente: «(13) in allegato alla comunicazione annuale delle emissioni l’operatore aereo riporta le emissioni annuali e il numero annuo di voli per coppia di aerodromi. Se pertinente, il quantitativo di carburante alternativo per l’aviazione e di carburante ammissibile per l’aviazione (in tonnellate) è indicato per coppia di aerodromi. Su richiesta dell’operatore tali informazioni sono trattate come riservate dall’autorità competente.»; c) è inserita la sezione 2 bis: «2 bis.   COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 DA PARTE DEGLI OPERATORI AEREI Per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione distinta di cui all’articolo 68, paragrafo 5, contiene almeno le informazioni seguenti: (1) dati che identificano l’operatore aereo e il nominativo di chiamata o ogni altro codice designatore unico utilizzato ai fini del controllo aereo nonché tutte le coordinate di contatto; (2) il nome e l’indirizzo del verificatore della comunicazione; (3) l’anno della comunicazione; (4) il riferimento e il numero di versione dell’ultimo piano di monitoraggio approvato e la data a partire dalla quale è applicabile, il riferimento e il numero di versione di altri piani di monitoraggio pertinenti per l’anno oggetto di comunicazione; (5) le modifiche significative delle operazioni e gli scostamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato durante il periodo di comunicazione; (6) i numeri di registrazione degli aeromobili e i tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE effettuate dall’operatore aereo; (7) il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione; (8) la somma del CO2(e) dei voli monitorati dall’operatore aereo per coppia di aerodromi, indicata nelle metriche relative al clima di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 2; (9) una tabella XML contenente, per ogni volo e secondo le definizioni dell’allegato III bis, sezione 1, le informazioni di volo, il tipo di aeromobile, l’identificativo del motore e il CO2(e) indicati nelle metriche relative al clima di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 2; (10) se l’operatore aereo non usa NEATS per calcolare il CO2(e), ma gli strumenti informatici propri o di terzi di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 7, lettera b), una descrizione del modo in cui in questi strumenti viene applicata l’efficacia conformemente al presente regolamento e a NEATS per perfezionare il GWP. Se negli strumenti non è stata applicata l’efficacia, l’operatore aereo fornisce una descrizione che ne spieghi il motivo.»; d) la sezione 4 è così modificata: i) il punto 6 è così modificato: — la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le emissioni totali espresse in t CO2, compreso il CO2 proveniente dai flussi di combustibili da biomassa non conformi all’articolo 38, paragrafo 5, o dai flussi di fonti di RFNBO o RCF non conformi all’articolo 39 bis, paragrafo 3, o da flussi di fonti di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio non conformi all’articolo 39 bis, paragrafo 4;»; — la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i fattori di emissione, espressi conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 septies; la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, indicate sotto forma di frazioni adimensionali;»; ii) al punto 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) un dato surrogato per il potere calorifico netto dei flussi di combustibili da biomassa, dei flussi di RFNBO o di RCF o dei flussi di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, se del caso; b) le emissioni, i quantitativi e il valore energetico dei biocombustibili, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO, degli RCF e dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio immessi in consumo, espressi in t e TJ, e informazioni sulla loro conformità all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 39 bis, paragrafo 3, o all’articolo 39 bis, paragrafo 4;» 57) nell’allegato X bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell’allegato X del presente regolamento, il gestore trasmette una comunicazione con le informazioni seguenti per ciascun combustibile acquistato definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:»; 58) nell’allegato X ter, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell’allegato X del presente regolamento, il soggetto regolamentato trasmette le informazioni seguenti per ogni combustibile acquistato definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:»
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