Art. 57

Abrogazioni

In vigore dal 18 set 2024
Abrogazioni 1.   I regolamenti (CEE) n. 1899/85, (CEE) n. 1638/87 e (UE) n. 1236/2010 sono abrogati. 2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
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Abrogazioni (Art. 57 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo