Art. 1

Formati di etichettatura

In vigore dal 18 set 2024
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «10 bis) “imballaggio”: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, con una capacità non superiore ai 1 000 kg;» ; b) è inserito il punto seguente: «16 bis) “vettore di dati”: codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;» ; 2) l’articolo 6 è così modificato: a) al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente: «Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in formato fisico sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento, in formato digitale o in entrambi i formati. Se le informazioni sono fornite in formato digitale, si applicano le prescrizioni relative alle etichette digitali di cui all’articolo 11 ter e gli obblighi di cui all’articolo 11 quater.» ; b) al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in formato fisico sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento, oppure sia in formato fisico sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento sia in formato digitale. Se le informazioni sono fornite in formato digitale, si applicano le prescrizioni relative alle etichette digitali di cui all’articolo 11 ter e gli obblighi di cui all’articolo 11 quater.» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   I fabbricanti provvedono affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dagli elementi di etichettatura prescritti a norma dell’allegato III, forniti nel pertinente formato di cui all’articolo 11 bis. Tali elementi di etichettatura: a) sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato; b) sono chiari, comprensibili, accurati, intelligibili e ben visibili sull’imballaggio; c) sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato.» ; 3) all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli importatori provvedono affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dagli elementi di etichettatura prescritti a norma dell’allegato III, forniti nel pertinente formato di cui all’articolo 11 bis. Tali elementi di etichettatura: a) sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato; b) sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato.» ; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 bis Formati di etichettatura 1.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli operatori economici sul mercato in un imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente: a) su un’etichetta in formato digitale (“etichetta digitale”); oppure b) su un’etichetta fisica apposta sull’imballaggio o, per gli elementi di etichettatura che non possono essere riportati sull’etichetta a causa delle dimensioni troppo piccole dell’imballaggio, in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio (“etichetta fisica”). 2.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli operatori economici sul mercato senza imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente: a) su un’etichetta digitale; oppure b) in un foglietto che accompagna il prodotto fertilizzante dell’UE. 3.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato in un imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente: a) su un’etichetta fisica; oppure b) su un’etichetta digitale e riprodotti su un’etichetta fisica. In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura contrassegnati da un asterisco nell’allegato III non devono essere riprodotti sull’etichetta fisica. 4.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato senza imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente: a) su un’etichetta digitale; oppure b) in un foglietto che accompagna il prodotto fertilizzante dell’UE. 5.   Se forniscono un’etichetta digitale conformemente al presente articolo, gli operatori economici garantiscono un’etichettatura coerente in caso di riproduzione e rispettano le prescrizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quater. Articolo 11 ter Prescrizioni per le etichette digitali 1.   L’etichetta digitale comprende: a) le informazioni richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 6 e dell’articolo 8, paragrafo 3; b) la marcatura CE e, se opportuno, il numero di identificazione dell’organismo notificato conformemente agli articoli 17 e 18; c) tutti gli elementi di etichettatura richiesti a norma dell’allegato III, a eccezione della data di produzione e della quantità se tali elementi sono stati indicati sull’etichetta fisica. 2.   L’etichetta digitale può includere raccomandazioni e migliori prassi per l’uso del prodotto fertilizzante dell’UE. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite insieme in un unico posto e sono separate dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dalle informazioni che non sono fornite a norma del presente regolamento. 4.   L’etichetta digitale: a) è accessibile gratuitamente; b) è facilmente e direttamente accessibile attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password ed è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell’Unione; c) consente di effettuare ricerche al suo interno; d) è presentata in modo tale da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supporta, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l’accesso di tali gruppi, in particolare per le persone con disabilità; e) è disponibile per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che l’ha creata. Se l’etichetta digitale è disponibile in più di una lingua, la scelta delle lingue non dipende dall’ubicazione geografica. 5.   Il vettore di dati utilizzato per un’etichetta digitale è stampato o apposto fisicamente sull’imballaggio oppure, se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato senza imballaggio, nel documento o foglietto di accompagnamento in modo visibile all’esterno, leggibile e accessibile ai gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, e tale da consentire che tale vettore di dati sia elaborato automaticamente da dispositivi digitali. Articolo 11 quater Obblighi per gli operatori economici che forniscono un’etichetta digitale 1.   Gli operatori economici che forniscono un’etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano alcuna informazione sull’uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni in formato digitale. 2.   Su richiesta degli utilizzatori finali e indipendentemente da un acquisto, o in assenza di una tale richiesta qualora l’etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile al momento dell’acquisto, gli operatori economici che mettono a disposizione di tali utilizzatori finali sul mercato i prodotti fertilizzanti dell’UE forniscono le informazioni incluse nell’etichetta digitale con mezzi alternativi e gratuitamente. 3.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato con un’etichetta digitale conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 4, lettera a), l’operatore economico che li fornisce agli utilizzatori finali rende disponibili le informazioni di etichettatura di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 1, in un posto visibile presso il punto vendita.» ; 5) all’articolo 42 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «9.   Entro il 1o maggio 2027 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 44 per integrare gli articoli 11 ter e 11 quater stabilendo prescrizioni specifiche per l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE e condizioni per l’adempimento degli obblighi degli operatori economici che forniscono un’etichetta digitale. Tali prescrizioni stabiliscono, in particolare, i tipi di soluzioni tecniche elettroniche che gli operatori economici possono utilizzare per fornire l’etichetta digitale e i mezzi alternativi per fornire le informazioni di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 2. Nell’adottare gli atti delegati, la Commissione: a) garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione; b) incoraggia l’innovazione e l’uso delle tecnologie più avanzate; c) garantisce la neutralità tecnologica senza limitare la scelta della tecnologia o delle attrezzature, entro i limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze; d) garantisce che l’etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell’ambiente; e) garantisce che qualsiasi modifica dell’etichetta digitale non comprometta la capacità delle autorità di vigilanza del mercato di verificare il contenuto dell’etichetta esistente prima di tale modifica; f) tiene conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell’UE; g) tiene conto della prescrizione di cui al presente regolamento di fornire le informazioni per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE; h) prende in considerazione il rafforzamento della libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE nel mercato interno; i) prende in considerazione le esigenze e la capacità delle piccole e medie imprese di conformarsi a tali prescrizioni. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 per modificare l’allegato III relativamente alle informazioni che gli operatori economici scelgono di fornire esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente alla deroga di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3, secondo comma, al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell’UE. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire la sicurezza e un livello elevato di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente.» ; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 49 bis Valutazione Entro il 21 ottobre 2031, la Commissione effettua una valutazione dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE introdotta dal regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Nel quadro di tale valutazione esamina in particolare: a) l’impatto dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE sul corretto funzionamento del mercato interno, il livello di protezione dei consumatori e l’impatto dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE sulle imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese; b) l’impatto dell’articolo 11 bis e in particolare la misura in cui gli operatori economici hanno optato per l’uso di un’etichetta digitale. La Commissione elabora una relazione sui principali risultati e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. (*1)  Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE (GU L, 2024/2516, 30.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj).» " 7) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 8) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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