Art. 1
In vigore dal 11 set 2024
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.
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