Art. 1
Rinnovo dell’autorizzazione
In vigore dal 9 set 2024
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti» per l’impiego nei mangimi destinati a tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici, e alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità» per l’impiego nei mangimi destinati alle specie animali terrestri diverse dagli animali da compagnia e dagli altri animali non destinati alla produzione di alimenti, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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