Art. 4

Certificazione di persone fisiche

In vigore dal 6 set 2024
Certificazione di persone fisiche 1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell’ rilascia il certificato di cui all’, paragrafo 2, alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’ che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I per il certificato in questione. 2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza; b) tipo di certificato per le persone fisiche di cui all’, paragrafo 2, e attività specifiche che il titolare è autorizzato a svolgere, nonché tipo specifico di apparecchiatura cui si applica; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. 3.   Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.
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