Art. 1
Oggetto
In vigore dal 6 set 2024
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui all’, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati, in relazione alle seguenti apparecchiature:
a)
apparecchiature fisse di refrigerazione,
b)
apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore,
c)
apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico,
d)
unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero,
e)
unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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