Art. 1

Oggetto

In vigore dal 6 set 2024
Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui all’, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati, in relazione alle seguenti apparecchiature: a) apparecchiature fisse di refrigerazione, b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico, d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
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