Art. 4

Trasmissione dei dati di cui all’allegato II

In vigore dal 3 set 2024
Trasmissione dei dati di cui all’allegato II Gli Stati membri forniscono i set di dati di cui all’allegato II per la prima volta entro il 30 novembre 2029 per gli anni di riferimento 2026, 2027 e 2028, e successivamente ogni 5 anni, entro i termini indicati in ciascun set di dati.
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