Art. 1
In vigore dal 2 set 2024
Il regolamento (UE) 2016/792 è così modificato:
(1)
all’articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici, o parti di essi, dell’ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:
02.3.
droghe;
12.2.
prostituzione;
12.5.1.
servizi assicurativi sulla vita;
12.6.1.
SIFIM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 per modificare l’elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell’IPCA e nell’IPCA-TC.»
;
(2)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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