Art. 1

In vigore dal 2 set 2024
Il regolamento (UE) 2016/792 è così modificato: (1) all’articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici, o parti di essi, dell’ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente: 02.3. droghe; 12.2. prostituzione; 12.5.1. servizi assicurativi sulla vita; 12.6.1. SIFIM. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 per modificare l’elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell’IPCA e nell’IPCA-TC.» ; (2) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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