Art. 10

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703

In vigore dal 2 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 è così modificato: 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»; 2) nella seconda colonna della tabella dell’allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2183:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/2183) — Testo vigente | Portale Normativo