Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 set 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;
(2)
«periodo di riferimento»: il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione;
(3)
«punto unico di accesso»: lo spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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