Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 set 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti; (2) «periodo di riferimento»: il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione; (3) «punto unico di accesso»: lo spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat).
Storico versioni

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