Art. 2
In vigore dal 2 ago 2024
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (*1) diventi applicabile alle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), e superi il livello del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile alle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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