Art. 2
In vigore dal 31 lug 2024
1. Gli alimenti contenenti i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009 che soddisfano le disposizioni stabilite per tali prodotti primari aromatizzanti di affumicatura nell’elenco dell’Unione prima del 21 agosto 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato e rimanere sul mercato fino al loro termine minimo di conservazione o alla loro data di scadenza se sono immessi sul mercato fino alle date seguenti:
a)
1o luglio 2029 per gli alimenti delle categorie 1.7 (formaggio e prodotti caseari), 8 (carni), 9.2 (pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), 9.3 (uova di pesce) e delle rispettive sottocategorie;
b)
1o luglio 2026 per gli alimenti di tutte le altre categorie.
2. Le preparazioni contenenti i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009 e non destinate al consumo in quanto tali possono essere immesse sul mercato fino al 1o luglio 2029 per l’impiego nelle categorie di alimenti elencate al paragrafo 1, lettera a), e fino al 1o luglio 2026 per tutte le altre categorie di alimenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromatizzanti di affumicatura o le miscele di uno o più aromatizzanti di affumicatura con altri ingredienti alimentari quali aromi, additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Storico versioni
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