Art. 3

Prescrizioni per la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia ai compartimenti che detengono animali terrestri per le malattie di categoria A

In vigore dal 30 lug 2024
Prescrizioni per la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia ai compartimenti che detengono animali terrestri per le malattie di categoria A 1.   Gli operatori che chiedono all’autorità competente il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali terrestri per una malattia di categoria A provvedono affinché: a) la sorveglianza nel compartimento per la malattia di categoria A rispetti: i) le prescrizioni riguardanti l’organizzazione della sorveglianza stabilite all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; ii) le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza di cui al capo III del presente regolamento; b) le misure di biosicurezza attuate nel compartimento rispettino: i) le prescrizioni stabilite all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/429; ii) le prescrizioni specifiche in materia di biosicurezza di cui al capo III del presente regolamento; c) gli stabilimenti che fanno parte del compartimento: i) siano riconosciuti conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2016/429; e ii) siano conformi all’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; d) gli stabilimenti che fanno parte del compartimento non siano: i) stabilimenti che detengono: — animali allevati all’aperto; — più di una specie animale nella stessa unità epidemiologica; ii) stabilimenti per operazioni di raccolta, mercati, luoghi per esposizioni, fiere, rifugi per animali, stabilimenti confinati, giardini zoologici e riserve naturali. 2.   Gli operatori che chiedono all’autorità competente il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali terrestri per una malattia di categoria A nominano un responsabile del compartimento adeguatamente qualificato che garantisce: a) il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I, parte I; b) che tutti gli stabilimenti che fanno parte del compartimento, come pure tutti gli altri componenti del compartimento, siano gestiti nell’ambito di un sistema comune di gestione della biosicurezza che rispetta le prescrizioni di cui all’allegato I, parte II; c) che tutte le parti coinvolte rispettino le prescrizioni del sistema comune di gestione della biosicurezza.
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