Art. 1
In vigore dal 30 lug 2024
(1) L’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione.
L’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(2) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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