Art. 1
In vigore dal 30 lug 2024
1. Il succo del fusto della pianta Angelica keiskei («succo del fusto di Ashitaba») è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione.
Il succo del fusto della pianta Angelica keiskei («succo del fusto di Ashitaba») è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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