Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192
In vigore dal 30 lug 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è così modificato:
1)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«I campi ufficialmente registrati dalle autorità competenti come infestati conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2007/33/CE prima del 1o gennaio 2022 sono considerati designati quali siti di produzione infestati.»;
2)
l’articolo 13 è soppresso;
3)
all’allegato III, punto 1, la lettera b) è così modificata:
i)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
isolamento delle cisti di Globodera dai detriti basato sulla morfologia della cisti, seguito dall’identificazione della specie basata sulla morfologia delle singole cisti e larve, unitamente a PCR in tempo reale sulla base di Gamel et al., 2017, o a PCR in tempo reale sulla base di Lombard et al. 2024 (*1);
(*1) Lombard L, Dekker-Nooren CCEM, Wuijster B, van Kessel, SP, van Duivenbode I, van Bruggen AS, van Heese EYJ (2024), Comparing the effectiveness of real time PCRs to simultaneously detect and identify viable Globodera pallida and G. rostochiensis. Eur J Plant Pathol, https://doi.org/10.1007/s10658-024-02864-7
»;"
ii)
è aggiunto il punto seguente:
«iv)
isolamento delle cisti di nematodi dai detriti basato sulla morfologia della cisti, seguito dall’individuazione della specie e dall’identificazione basata sulla PCR in tempo reale delle cisti vitali e delle larve vive sulla base di Lombard et al. 2024»;
4)
l’allegato IV è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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