Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 30 lug 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 è modificato come segue: (1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme relative ai metodi di analisi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive nel quadro dei piani nazionali quali definiti all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione (*1). Stabilisce inoltre norme per l’interpretazione dei risultati analitici di tali analisi di laboratorio. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni relative alla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l’elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj).»;" (2) all’, il secondo comma è così modificato: a) il punto 36) è sostituito dal seguente: «36) “riproducibilità”: precisione in condizioni in cui i risultati di prove sono ottenuti con lo stesso metodo, sullo stesso materiale di prova, in laboratori differenti con differenti operatori che utilizzano apparecchiature differenti (*2); (*2)  ISO 5725-1:2023 Accuratezza (esattezza e precisione) di metodi e risultati di misurazione – parte 1: Principi generali e definizioni (capitolo 3).»;" b) il punto 47) è sostituito dal seguente: «47) “unità”: le unità descritte nella norma ISO 80000-1:2022 (*3) e nella direttiva 80/181/CEE del Consiglio (*4); (*3)  ISO 80000-1:2022 Grandezze ed unità di misura – parte 1: Generalità (introduzione)." (*4)  Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj).»;" (3) all’articolo 3, punto 4), dopo il primo comma è aggiunto il secondo comma seguente: «Qualora durante la validazione siano state osservate deviazioni dai criteri di cui all’allegato I, tabelle 1 e 2, l’impatto di tali deviazioni sul risultato della validazione è analizzato in modo documentato e rintracciabile.»; (4) all’articolo 7, il terzo comma è soppresso; (5) l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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