Art. 1
In vigore dal 30 lug 2024
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1)
l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a p) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«o)
1o luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, voce 3.6, ad eccezione dei tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5;
p)
1o luglio 2026 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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