Art. 1

In vigore dal 30 lug 2024
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato: 1) l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a p) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «o) 1o luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, voce 3.6, ad eccezione dei tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5; p) 1o luglio 2026 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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