Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070
In vigore dal 29 lug 2024
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi 25-idrossicolecalciferolo, autorizzato dal regolamento (CE) n. 887/2009, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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