Art. 2
In vigore dal 29 lug 2024
Nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il 19 agosto 2024, solo la società Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. (21) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Storico versioni
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