Art. 1

In vigore dal 26 lug 2024
Il regolamento delegato (UE) 2023/2462 è modificato come segue: 1) l’articolo 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere f), g) e h) seguenti: «f) alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD); g) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) da gennaio a giugno e da settembre a dicembre; h) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX)»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La cappasanta (Pecten jacobeus), le vongole (Venerupis spp.), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’astice (Homarus gammarus), l’aragosta (Palinuridae), le vongole (Venus spp.) e lo scampo (Nephrops norvegicus) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.» ; 2) all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera f) seguente: «f) per i gamberi di profondità (gambero viola (Aristeus antennatus) e gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)], fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).».
Storico versioni

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Art. 1 Regolamento (UE) 2024/2992 — Testo vigente | Portale Normativo